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Patentino Muletto – Carrelli Elevatori

DLGS. 81/08

Corsi Attrezzature di Lavoro

Patentino Muletto - Carrelli Elevatori
12 / 16 / 20 Ore

Corso Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo per l’abilitazione o l’aggiornamento online del Patentino per il Muletto

patentino muletto

Il Corso per il rilascio del Patentino per Muletto, conforme ai criteri definiti dall’Allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha l’obiettivo di assicurare che ogni mulettista designato possieda l’addestramento necessario alla guida del muletto in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Durata:
12 / 16 / 20 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Mista

N° Max Partecipanti:
24

Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6

Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore

Chi deve avere il Patentino Muletto?

Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della guida del mezzo devono avere il Patentino Muletto. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei mulettisti.

Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento della specifica patente è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del muletto. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo del muletto. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto del muletto, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

Com'è fatto un carrello elevatore, comunemente chiamato muletto?

Per identificare la categoria di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento ai disegni di esempio di carrelli elevatori mostrati nell’Allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 di seguito riportati.

patentino carrelli elevatori

Patentino Muletto: durata e denominazione ufficiale

La durata dei corsi per l’ottenimento del patentino muletto varia in base alla tipologia di “muletto” per cui si intende ottenere l’abilitazione. È importante chiarire che, in realtà, le attrezzature (ed i relativi moduli formativi pratici), che nell’uso comune vengono chiamati muletti, classificate dall’Allegato VI dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 sono di tre tipologie:

  • Carrelli Industriali Semoventi
  • Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
  • Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi

Pertanto, data la varietà di “muletti” che possono essere presenti o meno in azienda, l’Accordo Stato-Regioni ammette la possibilità di frequentare solo il modulo di formazione pratico necessario per conseguire il patentino desiderato, senza “costringere” il lavoratore a frequentare moduli pratici che risulterebbero superflui in quanto riguardanti tipologie di muletti che non dovrà guidare. Quindi, i moduli previsti dall’Allegato VI sono i seguenti:

  • Modulo 1 Giuridico-Normativo (1 Ora)
  • Modulo 2 Tecnico (7 Ore)
  • Modulo Pratico 3.1: Carrelli Industriali Semoventi (4 Ore)
  • Modulo Pratico 3.2: Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico (4 Ore)
  • Modulo Pratico 3.3: Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi (4 Ore)
  • Modulo Pratico 3.4: Comprende tutti e tre i moduli pratici ovvero 3.1, 3.2 e 3.3 (8 Ore)

In conclusione, considerando che i Moduli Giuridico-Normativo (1 Ora) e Tecnico (7 Ore) sono sempre necessari, indipendentemente dalla tipologia di muletto per cui si desidera ottenere il patentino, sulla piattaforma edafos sono disponibili i corsi per le seguenti tipologie di patentini per muletto:

  • Corso di 12 Ore, Patentino per Carrelli Industriali Semoventi: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 7 Ore) e il modulo pratico 3.1 (4 Ore).
  • Corso di 12 Ore, Patentino per Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 7 Ore) e il modulo pratico 3.2 (4 Ore);
  • Corso di 12 Ore, Patentino per Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 7 Ore) e il modulo pratico 3.3 (4 Ore);
  • Corso di 16 Ore, Patentino per tutte le tipologie di Muletto precedenti: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 7 Ore) e il modulo pratico 3.4 (8 Ore). Questo corso è ideale per conseguire il patentino che permette di guidare tutte le tipologie di muletto;
  • Corso di 20 Ore, Patentino per tutte le tipologie di Muletto: simile al corso di 16 Ore, è ideale per coloro che desiderano completare i moduli pratici in momenti separati. Pertanto, comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 7 Ore) ed i tre moduli pratici 3.1, 3.2 e 3.3 (4 + 4 + 4 Ore).

Va specificato che il Modulo Giuridico-Normativo (1 Ora) deve essere effettuato una sola volta in presenza di attrezzature simili.

Quando deve avvenire la formazione per la conduzione del muletto?

La formazione specifica per l’utilizzo dei muletti  classificati nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 deve avvenire prima dell’utilizzo dell’attrezzatura.

Attenzione! Devono essere muniti di patentino per muletto anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Patentino Muletto: la normativa di riferimento

La formazione specifica per l’ottenimento del patentino per il muletto, è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. In particolare, l’Allegato VI (visibile a questo link), dell’Accordo specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla guida del muletto.

La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:

  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
    • Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
    • Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
    • Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
  2. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Nello specifico:
    • L’Allegato I contiene requisiti per l’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
    • L’Allegato II stabilisce le direttive sulla formazione in e-learning dei corsi per le attrezzature di lavoro.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Muletti

Il seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro, muletto compreso.

Requisiti dei Docenti:

  1. Esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore della formazione.
  2. Esperienza pratica documentata di almeno 3 anni nell’utilizzo del muletto.
  3. Possibilità di essere docenti interni alle aziende utilizzatrici con i requisiti sopra citati.

Organizzazione del Corso:

  1. Responsabile del progetto formativo designato.
  2. Registro di presenza.
  3. Massimo 24 partecipanti per corso.
  4. Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
  5. Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato negli allegati dell’Accordo.
  6. Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.

Rinnovo del Patentino Muletto: scadenza e aggiornamento

Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il patentino per muletto scade dopo 5 anni, per rinnovarlo occorre frequentare un corso di formazione che dura 4 ore, qualunque sia la tipologia di patentino/muletto. Sulla nostra piattaforma e-learning è possibile organizzare i corsi di aggiornamento, per tutte le tipologie di muletto.

Corsi di Aggiornamento di 4 Ore per Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo:

    • Aggiornamento Attestato Carrelli Industriali Semoventi
    • Aggiornamento Attestato Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
    • Aggiornamento Attestato Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi

Patentino Muletto Online: è possibile?

Si, il corso di aggiornamento per rinnovare il patentino per il muletto si può fare online come chiarito dal punto 3 della circolare n°12 dell’11 marzo 2013 del ministero del lavoro che citiamo testualmente:

“Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”

Patentino per muletto pagato dall'azienda: cosa dice la normativa

Il patentino per il muletto non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico dei propri dipendenti che utilizzano i carrelli elevatori. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.

Attenzione! È importante sottolineare che ottenere il patentino per il muletto privatamente, con l’intento di utilizzarlo come un vantaggio competitivo nel proporsi alle aziende, non garantisce automaticamente l’idoneità del lavoratore. Anche se il lavoratore è in possesso del patentino, per legge deve comunque superare la visita medica e gli esami specifici (es. alcol test, droga test, ecc.) per essere considerato idoneo.

Dipendenti senza patentino alla guida del muletto: sanzioni per il datore di lavoro

Primo Caso:  durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza il muletto senza patentino.

In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il muletto, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.

Nela peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.

Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando il muletto ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.

In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.

In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma, anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso, nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per il muletto?

Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:

  • Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
  • Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  • Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.

Patentino muletto senza patente b: è possibile?

Si, è possibile, per ottenere il patentino per il muletto, infatti non è necessaria la patente b. Per guidare il muletto è obbligatorio l’attestato di abilitazione, comunemente chiamato patentino, previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Per essere chiari, il patentino per il muletto non viene indicato sulla patente di guida e non ha alcuna correlazione con quest’ultima.

Chi rilascia il patentino per il muletto?

È un errore comune pensare che il “patentino” per il muletto sia a carico del lavoratore, probabilmente a causa della sua denominazione che può portare a confonderlo con una patente rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Tuttavia, è importante chiarire che non si tratta di una patente, ma di un “attestato di formazione per la guida in sicurezza” e che il muletto non essendo targato può circolare esclusivamente all’interno del perimetro aziendale. L’attestato abilita all’uso di una delle tante attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, tra cui il muletto. 

Secondo questo accordo, è obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i propri dipendenti frequentino i corsi di formazione necessari per ottenere tale attestato. Pertanto, il costo e l’organizzazione di tali corsi sono a carico del datore di lavoro, non del lavoratore.

Il corso può essere erogato da vari enti come le Regioni, l’ASL, l’INAIL e le scuole professionali accreditate tra cui Edafos. Alcune organizzazioni rilasciano inutilmente una card plastificata che legalmente non ha alcun valore. Ciò che conta è l’attestato.

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