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Patentino Macchine Movimento Terra

DLGS. 81/08

Patentino Macchine Movimento Terra

Corso per primo rilascio e aggiornamento del patentino per la guida in sicurezza delle Macchine Movimento Terra: escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili. In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012.

patentino macchine movimento terra

Il Corso per il rilascio del Patentino Macchine Movimento Terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), conforme ai criteri definiti dall’Allegato IX dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha l’obiettivo di assicurare che ogni lavoratore possieda l’addestramento necessario alla guida delle macchine movimento terra in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Durata:
10 / 34 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Mista

N° Max Partecipanti:
24

Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6

Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore

Chi deve avere il patentino macchine movimento terra?

Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della guida delle macchine movimento terra devono avere il Patentino. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei propri dipendenti.

Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento dello specifico patentino è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle macchine movimento terra. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle macchine movimento terra. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto delle macchine, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

Quali sono le macchine movimento terra?

Per identificare la categoria di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento ai disegni di esempio di macchine movimento terra mostrati nell’Allegato IX dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 di seguito riportati.

Esempi di Escavatori Idraulici

patentino macchine movimento terra escavatore idraulico a ruote
Escavatore a Ruote
patentino macchine movimento terra escavatore idraulico a cingoli
Escavatore a Cingoli

Esempi di Escavatori a Fune

patentino macchine movimento terra escavatore a fune con benna per il dragaggio
Escavatore a Fune con Benna per il Dragaggio
patentino macchine movimento terra escavatore a fune con benna mordente
Escavatore a Fune con Benna Mordente

Esempi di Caricatori Frontali

patentino macchine movimento terra caricatore frontale a ruote
Caricatore Frontale a Ruote
patentino macchine movimento terra caricatore frontale con bracci a forca
Caricatore Frontale a Ruote con Bracci a Forca
patentino macchine movimento terra caricatore a ruote con pinza
Caricatore Frontale a Ruota con Pinza
patentino macchine movimento terra caricatore frontale a cingoli
Escavatore Frontale a Cingoli
patentino macchine movimento terra caricatore frontale a cingoli
Escavatore Frontale a Cingoli

Esempi di Terne

patentino macchine movimento terra terna a ruote
Terna a Ruote
patentino macchine movimento terra terna a cingoli
Terna a Cingoli
patentino macchine movimento terra terna con attrezzatura per la posa di pali
Terna con Attrezzatura per la Posa di Pali
patentino macchine movimento terra terna con trivella
Terna con Trivella

Esempi di Autoribaltabile a Cingoli

patentino-macchine-movimento-terra-autoribaltabile-a-cingoli
Autoribaltabile a Cingoli

Patentino Macchine Movimento Terra: durata dei corsi e denominazione ufficiale

La durata del corso dipende dal numero di moduli necessari per completare il corso macchine movimento terra. Considerando che i due moduli di teoria, il modulo giuridico-normativo e il modulo tecnico, durano in totale 4 ore e sono sempre obbligatori, e che i moduli pratici durano 6 ore cadauno, la durata del corso aumenta di 6 ore fino ad un massimo di 34 per ogni modulo pratico che si aggiunge al corso. Di seguito elenchiamo i moduli previsti dall’Allegato IX dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012:

  • Modulo 1: Giuridico-Normativo (1 Ora)
  • Modulo 2: Tecnico (3 Ore)
  • Modulo 3.1: Pratico Per Escavatori Idraulici (6 Ore)
  • Modulo 3.2: Pratico per Escavatori a Fune (6 Ore)
  • Modulo 3.3: Pratico per Caricatori Frontali (6 Ore)
  • Modulo 3.4: Pratico per Terne (6 Ore)
  • Modulo 3.5: Pratico per Autoribaltabili a Cingoli (6 Ore)
  • Modulo 3.6: Pratico per Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne (12 Ore)

Oltre ai moduli pratici di 6 ore, l’Allegato IX prevede anche un modulo di formazione pratica (3.6) che comprende gli argomenti di tre dei moduli singoli precedenti ma ha una durata inferiore (12 ore invece di 18 ore). Questo modulo è pensato per i lavoratori che necessitano contemporaneamente del patentino per le tre tipologie di macchine, consentendo un risparmio di 6 ore di formazione.

Questa architettura “modulare” dei corsi permette ad ogni datore di lavoro di formare i propri dipendenti in maniera mirata, evitando ore di formazione superflue. Nel caso in cui dovessero subentrare nuove macchine in azienda, il datore di lavoro può integrare la formazione con i moduli necessari. Va specificato inoltre che il Modulo Giuridico-Normativo (1 Ora) deve essere effettuato una sola volta in presenza di attrezzature simili.

In conclusione, considerando che i Moduli Giuridico-Normativo (1 Ora) e Tecnico (3 Ore) sono sempre necessari, indipendentemente dalla tipologia di macchina movimento terra, sulla piattaforma edafos sono disponibili i seguenti corsi:

  • Corso di 10 Ore, Patentino Escavatori Idraulici: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.1 (6 Ore);
  • Corso di 10 Ore, Patentino per Escavatori a Fune: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.2 (6 Ore);
  • Corso di 10 Ore, Patentino per Caricatori Frontali: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.3 (6 Ore);
  • Corso di 10 Ore, Patentino per Terne: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.4 (6 Ore);
  • Corso di 10 Ore, Patentino per Terne: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.5 (6 Ore);
  • Corso di 10 Ore, Patentino per Autoribaltabili a CIngoli: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.5 (6 Ore);
  • Corso di 16 Ore, Patentino per Escavatori Idraulici, Caricatori Frontali e Terne: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.6 (12 Ore);

Quando deve avvenire la formazione per la conduzione delle macchine movimento terra?

La formazione specifica per la guida in sicurezza delle macchine movimento terra classificate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 deve avvenire prima dell’utilizzo della macchina.

Attenzione! Devono essere muniti di patentino per macchine movimento terra anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Patentino Macchine Movimento Terra: qual'è la normativa di riferimento?

La formazione specifica per l’ottenimento del patentino per macchine movimento terra, è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. In particolare, l’Allegato IX (visibile a questo link) dell’Accordo specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla guida della macchina movimento terra.

La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:

  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
    • Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
    • Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
    • Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
  2. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Nello specifico:
    • L’Allegato I contiene requisiti per l’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
    • L’Allegato II stabilisce le direttive sulla formazione in e-learning dei corsi per le attrezzature di lavoro.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Macchine Movimento Terra

Il seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa non solo alle macchine movimento terra ma a tutte le attrezzature di lavoro.

Requisiti dei Docenti:

  1. Esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore della formazione.
  2. Esperienza pratica documentata di almeno 3 anni nell’utilizzo della macchina movimento terra per cui si effettua la docenza.
  3. Possibilità di essere docenti interni alle aziende utilizzatrici con i requisiti sopra citati.

Organizzazione del Corso:

  1. Responsabile del progetto formativo designato.
  2. Registro di presenza.
  3. Massimo 24 partecipanti per corso.
  4. Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
  5. Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato negli allegati dell’Accordo.
  6. Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.

Rinnovo del Patentino Macchine Movimento Terra: scadenza e aggiornamento

Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 il patentino per macchine movimento terra scade dopo 5 anni, per rinnovarlo occorre frequentare un corso di formazione che dura 4 ore, indipendentemente dal tipo di patentino/attrezzatura. Sulla nostra piattaforma e-learning è possibile organizzare i corsi di aggiornamento, per tutte le tipologie di macchine movimento terra.

Corsi di Aggiornamento di 4 Ore per Macchine Movimento Terra:

    • Rinnovo Patentino Escavatore Idraulico (4 ore)
    • Rinnovo Patentino Escavatore a Fune (4 Ore)
    • Rinnovo Patentino Caricatore Frontale (4 Ore)
    • Rinnovo Patentino Terna (4 Ore)
    • Rinnovo Patentino Autoribaltabile a Cingoli (4 Ore)

Patentino Macchine Movimento Terra Online: è possibile?

Il corso di aggiornamento per rinnovare il patentino macchine movimento terra si può fare online come chiarito dal punto 3 della circolare n°12 dell’11 marzo 2013 del ministero del lavoro che citiamo testualmente:

“Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”

Patentino macchine movimento terra pagato dall'azienda: cosa dice la normativa

Prendere il patentino macchine movimento terra non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico dei propri dipendenti che utilizzano le macchine. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.

Dipendenti senza patentino alla guida delle macchine movimento terra: sanzioni per il datore di lavoro

Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza l’escavatore senza patentino.

In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il mezzo, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.

Nela peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.

Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando l’escavatore ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.

In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.

In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma, anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso, nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per macchine movimento terra?

Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:

  • Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
  • Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  • Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.

Per guidare le macchine movimento terra serve la patente di guida rilasciata dalla motorizzazione civile?

Per chiarire la questione, è fondamentale analizzare i seguenti aspetti in modo strutturato:

1. Applicabilità del Codice della Strada a contesti privati:

Esclusione specifica: L’articolo 2 del Codice della Strada delinea chiaramente che il Codice non riguarda le aree private non aperte al pubblico. Questo articolo definisce “strada” come un’area destinata all’uso pubblico per la circolazione di pedoni, veicoli e animali. Pertanto, le norme del Codice non si estendono alle aree private, come i cantieri edili, che non sono accessibili al pubblico.

2. Obbligo di patente per la conduzione di macchine movimento terra:

In assenza di circolazione su strada pubblica: Non è richiesta la patente per operare macchine movimento terra (o macchine operatrici) all’interno di aree private, in quanto queste non rientrano nella definizione di “strada” ai sensi dell’articolo 2 del Codice della Strada.

In presenza di circolazione su strada pubblica: La normativa diventa più stringente. Secondo l’articolo 124 del Codice della Strada, modificato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/02/2013 (prot. 4857), per guidare macchine operatrici (escluse quelle a vapore) su strada pubblica è richiesta la patente specifica come spiegato di seguito:

  • Patente di Categoria B: necessaria per tutte le macchine operatrici tranne quelle di dimensioni eccezionali;
  • Patente di Categoria C1: necessaria per tutte le macchine operatrici di dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).

Chi rilascia il patentino macchine movimento terra?

L’attestato di guida in sicurezza, comunemente chiamato patentino o erroneamente patente, viene rilasciato da enti formatori:

  • Enti Pubblici: Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL;
  • Associazioni Datoriali
  • Soggetti Accreditati: Enti di Formazione come Edafos.

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