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Patente Trattore Agricolo e Forestale

DLGS. 81/08

Patente Trattore Agricolo e Forestale

Corso per la guida in sicurezza dei trattori agricoli e forestali in ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012.

patente trattore agricolo e forestale

Il Corso per il rilascio della Patente per Trattore, conforme ai criteri definiti dall’Allegato VIII dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha l’obiettivo di assicurare che ogni trattorista possieda l’addestramento necessario alla guida del trattore in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Durata:
8 / 13 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Mista

N° Max Partecipanti:
24

Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6

Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore

Nota di Disambiguazione: “Patente Trattore” e Attestato di Guida in Sicurezza! In questa pagina, parliamo del cosiddetto “patentino” per il trattore, un termine ampiamente utilizzato ma spesso fonte di confusione. È importante distinguere tra due concetti chiave: la “Patente B” e l'”Attestato di Guida in Sicurezza” del trattore, comunemente chiamato “patentino” o addirittura “patente”.

1. La Patente B è necessaria per guidare il trattore su strada pubblica, come per qualsiasi altro veicolo. Questa patente attesta la capacità di guidare veicoli fino a 3,5 tonnellate di peso massimo autorizzato e, nel contesto dei trattori, permette la conduzione su strade pubbliche.

2. L’Attestato di Guida in Sicurezza (erroneamente chiamato “patentino” o peggio “patente”) è un requisito specifico per chi utilizza il trattore come attrezzatura di lavoro. Secondo l’accordo Stato-Regioni del 2012, ogni operatore di trattore deve ricevere una formazione adeguata per l’uso in sicurezza di tale attrezzatura. Questo “patentino” non è una patente di guida, ma un attestato che dimostra la formazione ricevuta per l’uso sicuro del trattore in ambito lavorativo così come stabilito dal Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in Italia.

Importante: per utilizzare il trattore non solo su strada ma anche all’interno del perimetro aziendale, è necessario possedere sia la Patente B che l’Attestato di Guida in Sicurezza. La legge richiede che l’operatore sia adeguatamente formato e autorizzato per garantire la sicurezza sia personale che degli altri.

Il termine “Patente Trattore” (ampiamente diffuso in rete) può portare a confusione, poiché sembra suggerire l’esistenza di una patente specifica per i trattori. In realtà, ciò che è spesso ricercato con questa espressione è l’Attestato di Guida in Sicurezza, indispensabile per chi utilizza il trattore come attrezzatura di lavoro. La chiarezza su questi termini è fondamentale per assicurare la corretta formazione e la sicurezza sul lavoro, in conformità con le normative vigenti.

Nota Bene! Per venire incontro alle esigenze informative della stragrande maggioranza degli utenti che ci seguono, in questa pagina useremo prevalentemente il termine “patente” piuttosto che “patentino” o “attestato”. Questa scelta è motivata dal fatto che molti utenti ci trovano utilizzando il termine “Patente Trattore” nelle loro ricerche.

Il nostro obiettivo è di chiarire l’ambiguità legata a questi termini, fornendo al contempo le informazioni richieste in modo accessibile e comprensibile. Siamo consapevoli che questa terminologia può creare confusione, e per questo intendiamo spiegare chiaramente la distinzione tra la patente necessaria per la guida su strada e l’attestato richiesto per l’utilizzo sicuro del trattore come attrezzatura di lavoro, assicurando così che tutti i visitatori della nostro sito ricevano le informazioni corrette e complete sulla formazione e le autorizzazioni necessarie per l’uso in sicurezza del trattore.

Chi deve avere la Patente per il Trattore?

Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della guida del trattore devono avere il Patentino. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei trattoristi.

Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento della specifica patente è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del trattore. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo del trattore. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto del trattore, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

Tipologie di Trattori: a Ruote o Cingoli

Per identificare la categoria di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento ai disegni di esempio di trattori mostrati nell’Allegato VIII dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 di seguito riportati.

Esempi di Trattori a Ruote:

patente trattore a ruote

Esempi di Trattori a Cingoli:

patente trattore a cingoli

Patente Trattore: durata e denominazione ufficiale

La durata dei corsi per l’ottenimento della “patente per il trattore” è di 8 o 13 ore a seconda della tipologia di trattori (a ruote o cingoli) per cui si intende ottenere l’abilitazione come stabilito dall’Allegato VIII dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2012.

L’Accordo Stato-Regioni del 2/2/2012, che prevede moduli di formazione pratica per tutte le tipologie di trattore, ammette la possibilità di frequentare solo il modulo di formazione pratico necessario per ricevere l’abilitazione desiderata, senza imporre al trattorista di frequentare moduli pratici che risulterebbero superflui in quanto riguardanti tipologie di trattori che non dovrà guidare. Detto ciò, i moduli formativi, previsti dall’Allegato VIII, sono i seguenti:

  • Modulo 1: Giuridico-Normativo (1 Ora)
  • Modulo 2: Tecnico (2 Ore)
  • Modulo 3.1: Pratico Per Trattori a Ruote (5 Ore)
  • Modulo 3.2: Pratico per Trattori a Cingoli (5 Ore)

Quindi, considerando che i Moduli Giuridico-Normativo (1 Ora) e Tecnico (3 Ore) sono sempre necessari, indipendentemente dalla tipologia di trattore, sulla piattaforma edafos sono disponibili i corsi per le seguenti tipologie di patentini per muletto:

  • Corso di 8 Ore, Patente per Trattore a Ruote: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.1 (5 Ore).
  • Corso di 8 Ore, Patente per Trattore a Cingoli: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e il modulo pratico 3.2 (5 Ore);
  • Corso di 13 Ore, Patente per Trattore sia a Ruote che a Cingoli: comprende i due moduli di teoria, giuridico-normativo e tecnico (1 + 3 Ore) e i due moduli pratici 3.1 e 3.2 (5 + 5 Ore); Questo corso è ideale per conseguire la patente che permette di guidare tutte le tipologie di trattori.

Va specificato che il Modulo Giuridico-Normativo (1 Ora) deve essere effettuato una sola volta in presenza di attrezzature simili.

Quando deve avvenire la formazione per la conduzione del trattore?

La formazione specifica per la guida in sicurezza dei trattori classificati nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 deve avvenire prima dell’utilizzo del trattore.

Attenzione! Devono essere muniti di patente per il trattore anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Patentino Trattore: la normativa di riferimento

La formazione specifica per l’ottenimento della patente per il trattore, è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. In particolare, l’Allegato VIII (visibile a questo link), dell’Accordo specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla guida del trattore.

La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:

  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
    • Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
    • Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
    • Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
  2. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Nello specifico:
    • L’Allegato I contiene requisiti per l’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
    • L’Allegato II stabilisce le direttive sulla formazione in e-learning dei corsi per le attrezzature di lavoro.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Trattori

Il seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro, trattore compreso.

Requisiti dei Docenti:

  1. Esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore della formazione.
  2. Esperienza pratica documentata di almeno 3 anni nell’utilizzo del trattore.
  3. Possibilità di essere docenti interni alle aziende utilizzatrici con i requisiti sopra citati.

Organizzazione del Corso:

  1. Responsabile del progetto formativo designato.
  2. Registro di presenza.
  3. Massimo 24 partecipanti per corso.
  4. Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
  5. Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato negli allegati dell’Accordo.
  6. Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.

Rinnovo della Patente per il Trattore: scadenza e aggiornamento

Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 la patente per il trattore scade dopo 5 anni, per rinnovarla occorre frequentare un corso di formazione che dura 4 ore, indipendentemente dal tipo di patentino/trattore. Sulla nostra piattaforma e-learning è possibile organizzare i corsi di aggiornamento, per tutte le tipologie di trattore.

Corsi di Aggiornamento di 4 Ore per Trattori Agricoli e Forestali:

    • Rinnovo Patente Trattore a Ruote (4 ore)
    • Rinnovo Patente Trattore a Cingoli (4 Ore)
    • Rinnovo Patente Trattore a Ruote e a Cingoli (4 Ore)

Patente Trattore Online: quando è possibile?

Il corso di aggiornamento per rinnovare il patentino per il trattore si può fare online come chiarito dal punto 3 della circolare n°12 dell’11 marzo 2013 del ministero del lavoro che citiamo testualmente:

“Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”

Patente per il trattore pagata dall'azienda: cosa dice la normativa

Prendere la patente per il trattore non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico dei propri dipendenti che utilizzano i trattori. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.

Dipendenti senza patentino alla guida del trattore: sanzioni per il datore di lavoro

Primo Caso:  durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza il trattore senza patentino.

In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il trattore, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.

Nela peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.

Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando il trattore ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.

In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.

In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma, anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso, nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento della patente per il trattore?

Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:

  • Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
  • Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  • Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.

Con la patente B posso guidare un trattore agricolo?

Sì, con la patente di guida di categoria B è possibile guidare un trattore agricolo targato su strada pubblica e privata, ma per utilizzarlo come attrezzatura lavorativa in un ambiente agricolo o industriale, è necessario ottenere il cosiddetto “patentino”, ovvero un attestato di abilitazione alla guida sicura del trattore come attrezzatura lavorativa, come stabilito dalle normative vigenti. Quindi, sebbene la patente B consenta la guida di veicoli su strada, per l’utilizzo di un trattore agricolo per scopi lavorativi è richiesta la detenzione del patentino appropriato, alla pari di tutte le altre attrezzature normate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Chi rilascia la patente per il trattore?

L’attestato di guida in sicurezza (comunemente chiamato patente o patentino) viene rilasciato da enti formatori:

  • Enti Pubblici: Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL;
  • Associazioni Datoriali
  • Soggetti Accreditati: Enti di Formazione come Edafos.

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