DLGS. 81/08
Corsi Sicurezza sul Lavoro
Corso Sicurezza Sul Lavoro - Art. 37
Corso Sicurezza sul lavoro: tutte le risposte. Quando, come, dove, perchè e chi deve farlo, come dettato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Comunemente viene definita “formazione sulla sicurezza” o “corso sicurezza sul lavoro” dai non addetti ai lavori. La formazione dei lavoratori avviene attraverso un corso di formazione obbligatorio per tutti i lavoratori italiani, spesso indicata anche come “formazione Art. 37” o “Art. 37” proprio perchè è prevista e normata dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Corso Sicurezza sul Lavoro: chi deve farlo?
L’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce sia quali sono le figure che devono essere presenti in ogni azienda che la formazione obbligatoria che ognuna di queste figure deve ricevere. Il datore di lavoro, citando letteralmente l’art. 37, deve assicurare “una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” per le seguenti figure:
- Lavoratori
- Dirigenti
- Preposti alla Sicurezza
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio (Rischio Basso – Rischio Medio – Rischio Alto)
- Addetti al Primo Soccorso (Gruppo A – Gruppo B e C)
- Addetti all’utilizzo delle Attrezzature di lavoro
Dunque, tutti i dipendenti, indipendentemente dal proprio ruolo in azienda, devono fare il cosiddetto “corso sicurezza sul lavoro” composto da due moduli, il modulo generale che è uguale per i dipendenti di qualsiasi aziende (che comprende nozioni di base) ed il modulo specifico che riguardando i rischi specifici (rischio alto, rischio medio e rischio basso) cambia a seconda del livello di rischio dell’azienda. Ad esempio, il dipendente di un’azienda di pesca correrà rischi diversi da un dipendente che lavora in un’azienda che tratta sostanze chimiche pericolose.
Infine, i dipendenti che che rivestono un ruolo specifico (ad esempio i preposti o i dipendenti che svolgono uno dei ruoli sopramenzionati) dovranno fare il corso specifico per il proprio ruolo, studiando le relative materie, ottenendo i relativi attestati e aggiornando periodicamente la formazione ove previsto dalla legislazione.
Corso sicurezza sul lavoro: è obbligatorio per tutti i dipendenti?
I corsi sulla sicurezza obbligatori e “uguali” per tutti i dipendenti, indipendentemente dal ruolo, sono elencati di seguito. La durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e consultabili sulle singole pagine dei nostri corsi (clicca sui singoli corsi in grassetto).
- Corso Formazione Sicurezza Lavoratori Generale di 4 ore – Modulo sulla sicurezza, per tutti, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda;
- Corso Formazione Sicurezza Lavoratori Rischio Basso di 4 ore – Modulo di Formazione per tutti i lavoratori in aziende con rischio basso;
- Corso Formazione Sicurezza Lavoratori Rischio Medio di 8 ore – Modulo di Formazione Specifica per tutti i lavoratori in aziende con rischio medio;
- Corso Formazione Sicurezza Lavoratori Rischio Alto di 12 ore – Modulo di Formazione Specifica per tutti i lavoratori in aziende con rischio medio.
Nota Bene! I lavoratori che utilizzano determinate attrezzature, elencate nell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, oltre al corso per la sicurezza sul lavoro, devono fare anche un ulteriore corso di formazione a seconda dell’attrezzatura utilizzata.
Quali sono le attrezzature di lavoro per le quali è richiesto un corso di formazione specifico?
L’elenco delle attrezzature che richiedono una specifica abilitazione degli operatori è stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Consulta l’elenco delle attrezzature di seguito, dove ogni voce ti guiderà a una pagina dedicata con informazioni specifiche sul corso di formazione relativo ala specifica attrezzatura. Clicca sul nome dell’attrezzatura per approfondire i dettagli del corso e le modalità che Edafos mette a disposizione dei propri discenti:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro ;
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Muletti):
- Carrelli semoventi a braccio telescopico;
- Carrelli industriali semoventi;
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi.
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra:
- Escavatori idraulici;
- Escavatori a fune;
- Pale caricatrici frontali;
- Terne;
- Autoribaltabile a cingoli.
- Pompa per calcestruzzo.
Quando fare la formazione lavoratori?
La domanda più comune è “entro quanto fare formazione lavoratori?“. La risposta ci viene data dal comma 4 dell’Articolo 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011:
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione”:
- entro 60 giorni dall’assunzione, come stabilito dall’articolo 10 dell’Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni, così come definito dall’articolo 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 81/08;
- dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose (articolo 37, comma 4, lettera c, D.Lgs 81/08 ).
Riassumendo, il “corso per la sicurezza sul lavoro” devono farlo i dipendenti appena assunti entro 60 giorni e i dipendenti che cambiano mansione o che devono utilizzare nuove attrezzature, tecnologie o sostanze/miscele pericolose.
Corso sicurezza sul lavoro: ogni quanto tempo fare il corso di aggiornamento?
Ogni 5 anni tutti i lavoratori devono frequentare un corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa succede se il datore di lavoro non provvede alla formazione obbligatoria dei dipendenti?
Se un datore di lavoro non adempie agli obblighi di formazione previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 incorre nella sanzione specificata nell’articolo 55, comma 5, lettera c del medesimo ovvero arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Cosa succede se il lavoratore si assenta o rifiuta la formazione obbligatoria?
Se un lavoratore si assenta o rifiuta di partecipare al corso di formazione obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro, può affrontare gravi conseguenze, inclusa la possibilità di licenziamento. Questo è sottolineato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza evidenzia l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato essenziale per la sicurezza sul posto di lavoro.
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Perché scegliere Edafos ?
Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.
Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.
La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.
FAQ
Quali sono i Rischi e qual’è la loro Relazione con il D.Lgs 81/08
Una panoramica sulle categorie di rischio che si possono incontrare in un ambiente di lavoro e sulla loro relazione con i diversi articoli del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
Articolo 37 – Formazione dei Lavoratori: Rischio Alto, Medio, Basso per la Formazione
Il rischio associato al ciclo produttivo, classificato come alto, medio o basso secondo il codice ATECO, è direttamente correlato all’articolo 37. Questo articolo si occupa della formazione dei lavoratori, e la classificazione del rischio determina la frequenza e l’intensità della formazione richiesta.
Articolo 46 – Misure di Prevenzione Incendi: Rischio in Relazione all’Incendio
La classificazione del rischio incendio, pur utilizzando la stessa metrica della formazione, è più strettamente collegata all’articolo 46, che tratta le misure di prevenzione incendi. Questo rischio influenza i percorsi formativi specifici per gli addetti alle emergenze.
Articolo 17 – Valutazione dei Rischi: Incidenti Rilevanti, Rischio Generico, Aggravato ed Elettivo, Indici Probabilistici e Matrici
L’articolo 17 del D.Lgs 81/08 gioca un ruolo centrale nella valutazione dei rischi in diversi contesti:
- Incidenti Rilevanti: Si concentrano sugli stabilimenti e sui materiali/prodotti trattati e stoccati, richiedendo una valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro che includa questi aspetti specifici.
- Rischio Generico, Aggravato ed Elettivo: Questi tipi di rischio, sebbene abbiano un impatto limitato sulle decisioni relative alle misure di prevenzione e protezione, rientrano nel contesto della valutazione dei rischi delineata nell’articolo 17.
- Indici Probabilistici e Matrici: Metodi di valutazione del rischio utilizzati principalmente in impianti ad alto rischio. Anche questi approcci si inseriscono nella valutazione generale dei rischi richiesta dal datore di lavoro, come specificato dall’articolo 17.
Questi diversi aspetti riflettono la complessità e l’ampiezza dell’articolo 17, che copre un’ampia gamma di valutazioni e misure relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro.
Articolo 28 – Tassi Assicurativi INAIL: Codici di Tariffa INAIL
I codici di tariffa INAIL, che influenzano le valutazioni di rischio basate sui tassi assicurativi, hanno una relazione indiretta con l’articolo 28. Questo articolo si concentra sulla copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Articolo 223 – Agenti Chimici: Rischio Non Rilevante e Rilevante per la Salute
La classificazione del rischio per gli agenti chimici è specificamente correlata all’articolo 223, che si occupa della protezione dei lavoratori dall’esposizione a sostanze pericolose, comprese quelle chimiche.
Articoli Vari – Misurazioni e Limiti di Esposizione: Livello di Azione e TLV
Il livello di azione e i TLV (Threshold Limit Values) si collegano a diversi articoli del D.Lgs 81/08, in quanto si riferiscono ai limiti di esposizione per vari rischi (rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) e implicano misure di prevenzione e protezione obbligatorie.
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