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Corso Primo Soccorso Gruppo B e C – 12 Ore

DLGS. 81/08

Corso di Primo Soccorso - Aziende dei Gruppi B e C

Corso Primo Soccorso Gruppo B e C - 12 Ore

Corso per Dipendenti Addetti al Primo Soccorso in Aziende dei Gruppi B e C (conformemente alla Classificazione del D.M. 15 Luglio 2003 n° 388) in ottemperanza al comma 1 b dell’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08: Durata, Validità Attestato, Chi Deve Farlo e/o Aggiornarlo.

corso primo soccorso gruppo b e c

La nomina degli addetti al primo soccorso è regolamentata dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08, che rappresenta la principale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

L’ALLEGATO 4 del Decreto Ministeriale del 15 Luglio 2021 fornisce l’elenco dei contenuti minimi richiesti per il corso di primo soccorso nelle aziende del gruppi B e C.

Il corso primo soccorso gruppo b e c dura 12 ore. Inoltre gli addetti al primo soccorso devono frequentare un corso di aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni come stabilito dall’Articolo 3, Comma 5 del sopracitato Decreto.

Durata:
12 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Corso Primo Soccorso Gruppo B e C per i dipendenti: chi deve farlo?

Risposta breve: Il dipendente designato dal datore di lavoro per svolgere i compiti di addetto al primo soccorso in azienda. deve frequentare il corso di primo soccorso.

Qual è il numero minimo di addetti al primo soccorso richiesto per un'azienda dei Gruppi B o C?

L normativa si concentra sulla designazione dei lavoratori per svolgere queste importanti funzioni senza specificare un numero esatto. L’art. 18 del D.Lgs 81/08, comma 1 b), stabilisce che il datore di lavoro deve: 

“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”

In virtù di ciò, risulta evidente che, sia nelle aziende del gruppo a, che nei gruppi b e c, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire almeno un addetto al primo soccorso in ogni turno e sede. Nello specifico caso delle aziende del gruppi b e c, tale addetto deve seguire il corso primo soccorso gruppo b e c della durata di 12 ore, oltre ai corsi di aggiornamento triennali della durata di 6 ore. Per queste ragioni, è consigliabile designare almeno due addetti al primo soccorso ogni 10 dipendenti.

Esempio: Il negozio di abbigliamento “Maglie & Maglie” impiega 4 dipendenti, che lavorano su due turni separati (2 dipendenti per turno). Tenendo conto delle buone pratiche e dei requisiti normativi, nomina 1 addetto al primo soccorso per ogni turno al fine di assicurare una copertura adeguata tenendo conto delle possibili assenze per malattia o ferie. I dipendenti selezionati partecipano al corso primo soccorso gruppo b e c, specifico per le aziende dei Gruppi B e C, della durata di 12 ore. Dopo aver completato il corso, i loro nomi vengono inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi del negozio.

Quali rischi corre il datore di lavoro che non designa gli addetti al primo soccorso?

Il datore di lavoro che, in sede di controllo da parte degli organi competenti, non ha nominato l’addetto al primo soccorso, rischia sanzioni quali l’arresto da due a quattro mesi o una multa compresa tra 822,00 e 4.384,00 €, come stabilito dall’Art. 55, comma 5, lettera a, del D.Lgs. 81/08.

La mancata nomina degli addetti al primo soccorso da parte del datore di lavoro è una violazione dell’articolo 43, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 81/08, che fa riferimento all’articolo 18, comma 1, lettera b), il quale impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati di primo soccorso:

“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: […] b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);”.

Quali lavoratori possono essere nominati addetti al primo soccorso in aziende dei Gruppi B e C?

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a designare uno o più addetti al primo soccorso all’interno dell’azienda. La normativa non fornisce indicazioni specifiche riguardo alla selezione degli addetti al primo soccorso, ma pone l’accento su criteri quali l’idoneità fisica e mentale del candidato. Il datore di lavoro deve garantire che l’addetto completi con successo il corso di primo soccorso di Gruppo B e C e ottenga l’attestato che avrà una validità di 5 anni e andrà aggiornato ogni 3 anni.

Il datore di lavoro può nominarsi addetto al primo soccorso?

La risposta breve è sì, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Tuttavia, è importante sottolineare che tale facoltà è subordinata al possesso di un’adeguata formazione in materia.

La normativa di riferimento è l’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008, che stabilisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II:

  • Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

e alle seguenti condizioni:

  1. che non ricorrano i casi di cui all’articolo 31, comma 6 di seguito trascritti:
    • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive
      modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    • nelle centrali termoelettriche;
    • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e
      successive modificazioni;
    • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
  2. che il datore di lavoro frequenti il corso primo soccorso gruppo b e c, previsto per gli addetti al primo soccorso in aziende dei gruppi b e c, secondo quanto stabilito dagli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016;
  3. che il datore di lavoro dia preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con un’autonomina scritta, della sua intenzione di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

Tuttavia, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro di tali compiti non significa che lo stesso operi in totale autonomia, né che sia esonerato dal rispettare gli altri obblighi previsti in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il datore di lavoro che sceglie di nominarsi addetto al primo soccorso deve comunque:

  • designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici (articoli 18, comma 1, lettera b, e 43, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008);
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato, adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, comma 1, lettera t, del Decreto Legislativo 81/2008).

Da Ricordare! In origine, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedeva che il datore di lavoro potesse svolgere direttamente tali compiti, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

Tuttavia, il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha introdotto una modifica, limitatamente alle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. Tale modifica, contenuta nel comma 1-bis dell’articolo 43, prevedeva che il datore di lavoro potesse svolgere direttamente tali compiti solo se in possesso di un’adeguata formazione in materia di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione.

Infine, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act”, ha abrogato il comma 1-bis, riportando la disposizione al testo originario del Decreto Legislativo 81/2008.

Programma del Corso Primo Soccorso Gruppo B e C

Il programma del nostro corso primo soccorso gruppo b e c, in conformità ai contenuti minimi stabiliti  dall’Allegato 4, Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, si articola in tre moduli (denominati A, B e C) per un totale di 12 ore di formazione che comprendono sia parte teorica che parte pratica:

Modulo A (4 Ore)

Allertare il sistema di soccorso:

  • Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
  • Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un’emergenza sanitaria:

  1. Scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
  2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia;
  3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso:

  1. Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;
  2. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
    • a) lipotimia, sincope, shock;
    • b) edema polmonare acuto;
    • c) crisi asmatica;
    • d) dolore acuto stenocardico;
    • e) reazioni allergiche;
    • f) crisi convulsive;
    • g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi dell’attività svolta.

Modulo B (4 Ore)

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:

  1. Cenni di anatomia dello scheletro.
  2. Lussazioni, fratture e complicanze.
  3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
  4. Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:

  1. Lesioni da freddo e da calore.
  2. Lesioni da corrente elettrica.
  3. Lesioni da agenti chimici.
  4. Intossicazioni.
  5. Ferite lacero contuse.
  6. Emorragie esterne.

Modulo C (4 Ore)

Acquisire capacità di intervento pratico:

  1. Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  2. Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
  3. Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
  4. Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
  5. Principali tecniche di tamponamento emorragico.
  6. Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
  7. Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Attenzione! Si sottolinea che tutte le aziende, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (Gruppo A, Gruppo B o Gruppo C), devono completare l’intero corso di primo soccorso, composto dai moduli A, B e C. Per le aziende del Gruppo A, la durata totale è di 16 ore (modulo A 6 ore, modulo B 4 ore, modulo C 6 ore), mentre per quelle del Gruppo B e C, la durata totale è di 12 ore (modulo A 4 ore, modulo B 4 ore, modulo C 4 ore). Non confondere la denominazione dei moduli con quella dei gruppi di categorizzazione delle aziende.

Qual è il ruolo di un addetto al primo soccorso in caso di emergenza?

L’addetto al primo soccorso in un’azienda dei gruppi b e c, ha vari compiti e responsabilità:

  1. Valutare la Situazione: La prima azione è valutare la situazione per comprendere la natura dell’emergenza, garantendo la propria sicurezza e quella degli altri.
  2. Allertare i Soccorsi: Se necessario, deve chiamare immediatamente i servizi di emergenza, fornendo tutte le informazioni rilevanti sull’incidente e sullo stato della vittima.
  3. Intervento di Primo Soccorso: Fornire le prime cure secondo la formazione ricevuta. Ciò include il controllo delle funzioni vitali, l’assistenza in caso di emorragie, ustioni, fratture, traumi o altri problemi medici comuni in ambiente lavorativo.
  4. Uso di Attrezzature Specifiche: In aziende del gruppo A, può essere richiesto l’uso di attrezzature specifiche, come un defibrillatore (DAE), per il quale l’addetto deve essere opportunamente formato.
  5. Gestione della Scena: Assicurarsi che l’area attorno alla vittima sia sicura e non presenti ulteriori pericoli. Questo può includere la gestione di rischi come sostanze chimiche, elettricità o macchinari in funzione.
  6. Rapporto e Documentazione: Dopo l’incidente, l’addetto deve riportare l’evento al responsabile della sicurezza aziendale e, se necessario, compilare un rapporto dettagliato sull’incidente, che può essere utile per future valutazioni dei rischi e miglioramenti della sicurezza.
  7. Supporto Psicologico: Fornire un supporto di base alla vittima e ai colleghi coinvolti, in attesa dei soccorsi professionali.
  8. Aggiornamento e Formazione Continua: Mantenere aggiornate le proprie competenze e conoscenze, partecipando regolarmente ai corsi di aggiornamento.

Quali sono le aziende che devono dotarsi di defibrillatore?

Aziende Private: non esiste uno specifico obbligo di legge che impone alle aziende private di dotarsi di un defibrillatore. Tuttavia, anche installarne uno e formare adeguatamente il personale, attraverso un Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), al fine di salvare una vita non è vietato.

Aziende Pubbliche: La LEGGE 4 agosto 2021, n. 116, stabilisce l’obbligo di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in specifiche tipologie di strutture12. Queste includono:

  1. Le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e che offrono servizi aperti al pubblico.
  2. Aeroporti, stazioni ferroviarie e porti.
  3. Mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata di almeno due ore, senza fermate intermedie.
  4. Gestori di pubblici servizi e servizi di trasporto extraurbano in concessione.

Associazioni Sportive: l’obbligo dei defibrillatori per le Società e Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, è già in vigore da alcuni anni (Decreto del Ministero della Salute, del 26 giugno 2017).

Quali sono le conseguenze civili e penali per l'addetto al primo soccorso che non interviene?

L’addetto al primo soccorso non è soggetto a sanzioni specifiche per la mancata azione in un caso di emergenza. Tuttavia, è essenziale considerare la questione della responsabilità legale in un contesto più ampio. In qualità di cittadino italiano, l’addetto al primo soccorso è soggetto alle leggi vigenti in materia di soccorso.

Nel caso in cui un addetto al primo soccorso, o chiunque altro, ometta di prestare assistenza a una persona in pericolo quando è in grado di farlo senza rischio personale, potrebbe incorrere nell’accusa di omissione di soccorso, come stabilito dall’articolo 593 del codice penale italiano. È importante notare che questa normativa si applica a tutti i cittadini e non è specifica per gli addetti al primo soccorso.

D’altra parte, gli addetti al primo soccorso devono evitare comportamenti e interventi eccessivi, in quanto tali azioni potrebbero essere considerate “abuso della professione” ai sensi dell’articolo 348 del codice penale. Questo articolo si applica a chiunque, non solo agli addetti al primo soccorso, e prescrive che l’uso delle proprie competenze professionali debba essere appropriato e proporzionato alla situazione.

In sintesi, fatta eccezione per i casi di omissione di soccorso o abuso di professione, l’addetto al primo soccorso è tutelato dal codice penale italiano, che prevede la possibilità di agire in uno stato di necessità per salvare sé stessi o altri da un pericolo attuale di un grave danno alla persona, a condizione che il proprio comportamento sia proporzionato al pericolo, come indicato nell’articolo 54 del codice penale.

Il dipendente ha il diritto di opporsi alla nomina di addetto al primo soccorso in aziende del Gruppo B e C?

L’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione“. Il motivo può essere considerato “grave e giustificato” se il lavoratore risulta inidoneo a svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso. Ecco alcuni esempi di condizioni fisiche o psichiche che possono rendere il lavoratore inidoneo a svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso:

  • Patologie cardiache
  • Patologie respiratorie
  • Patologie neurologiche
  • Patologie psichiatriche
  • Patologie muscoloscheletriche
  • Patologie metaboliche
  • Patologie allergiche

In questi casi, il lavoratore può declinare la nomina di addetto al primo soccorso, presentando al datore di lavoro un certificato medico che attesti la sua inidoneità. È fondamentale sottolineare che la valutazione dell’idoneità del lavoratore a svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso è una valutazione di carattere medico, che deve essere effettuata da un medico competente.

Aggiornamento Corso Primo Soccorso Gruppo B e C ogni quanto?

In ottemperanza a quanto prescritto dall’Articolo 3, Comma 5 del Decreto Ministeriale numero 388, datato 15 luglio 2003, il quale viene richiamato nell’articolo 45 del Decreto Legislativo numero 81/2008, è previsto che il corso di primo soccorso Gruppo B e C debba essere periodicamente ripetuto, almeno ogni tre anni, con particolare enfasi sull’aspetto pratico dell’intervento. La durata minima di ciascun corso di aggiornamento è fissata a 6 ore.

Quanto costa e chi paga il corso di primo soccorso gruppo b e c?

l datore di lavoro è legalmente responsabile di sostenere tutte le spese associate alla formazione dei propri dipendenti in materia di primo soccorso, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/08. Di conseguenza, tutti i costi, inclusi quelli diretti del corso di primo soccorso Gruppo B e C e il tempo dedicato dai lavoratori durante l’orario di lavoro per partecipare alla formazione, sono interamente a carico del datore di lavoro.

Contatta il nostro team di consulenti per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:

  • Corso Primo Soccorso Gruppo A – 16 Ore
  • Corso Primo Soccorso Gruppo B e C – 12 Ore

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Quali sono i corsi per gli addetti al primo soccorso in azienda?

Nonostante le aziende siano classificate in tre gruppi (A, B e C) in base alla tipologia di attività, al numero dei lavoratori occupato e ai fattori di rischio, i corsi per gli addetti al primo soccorso in azienda sono due:

  • Corso Primo Soccorso Gruppo A (clicca qui per visitare la pagina del corso)
  • Corso Primo Soccorso Gruppo B e C (questo corso): un corso unico sia per le aziende del Gruppo B che per quelle del Gruppo C poiché nella normativa i contenuti sono gli stessi.

Vale lo stesso discorso per i corsi di aggiornamento (clicca sui corsi di aggiornamento per visitare le relative pagine):

  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo A
  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B e C

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

Primo soccorso: quale corso devo fare? A, B o C?

Abbiamo progettato una tabella per aiutarti a determinare in modo semplice e diretto a quale gruppo (A, B o C) appartiene l’azienda. Per scoprire a quale gruppo l’azienda, inizia dalla prima riga e procedi verso il basso. Leggi le domande nella colonna ‘Domande’ e, non appena trovi una risposta che corrisponde alla realtà della tua azienda, la colonna in cui si trova questa risposta indica il gruppo di appartenenza. È semplice: la prima risposta esatta determina il gruppo della tua azienda.

Domande A B C
1. Ha l'obbligo di notifica (art.2 D.Lgs. 334/99)? Si
2. Ha un Indice infortunistico di inabilità permanente maggiore di 4? più di 5 lavoratori da 3 a 5 lavoratori
3. È un'azienda agricola con più 5 lavoratori a tempo indeterminato? Si No, 3-5 lavoratori
4. È un'azienda o unità produttiva con 3 o più lavoratori? Si
5. È un'azienda con meno di 3 lavoratori? Si

La tabella può essere interpretata come segue:

  1. La mia azienda è soggetta all’obbligo di notifica (art.2 D.L.vo 334/99)?
    • Se sì, la tua azienda rientra nel Gruppo A.
    • Se no, procedi alla domanda successiva.
  2. La mia azienda ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4?
    • Se sì e ha più di 5 lavoratori, rientra nel Gruppo A.
    • Se sì e ha da 3 a 5 lavoratori, rientra nel Gruppo B.
    • Se no, procedi alla domanda successiva.
  3. La mia azienda è un’azienda agricola con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato?
    • Se sì, la tua azienda rientra nel Gruppo A.
    • Se no, ma ha da 3 a 5 lavoratori, rientra nel Gruppo B.
    • Se no, procedi alla domanda successiva.
  4. La mia azienda o unità produttiva ha 3 o più lavoratori?
    • Se sì, la tua azienda rientra nel Gruppo B.
    • Se no, la tua azienda rientra nel Gruppo C.

Ricorda: Questa tabella è uno strumento di autovalutazione e dovrebbe essere utilizzata come guida iniziale. Ti consigliamo sempre di consultare i nostri esperti e di fare riferimento alle normative vigenti per una valutazione accurata e dettagliata della classificazione della tua azienda.

La classificazione delle aziende in gruppi (A, B e C) per il primo soccorso è regolamentata dal Decreto Ministeriale 388/2003. Le aziende sono classificate in base alla tipologia dell’attività, al numero dei lavoratori occupato e ai fattori di rischio.

Ecco una breve descrizione dei gruppi:

  • Gruppo A: Include aziende o unità produttive con attività industriali specifiche, come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Inoltre, rientrano in questo gruppo le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.
  • Gruppo B: Comprende tutte le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Gruppo C: Include le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Ricorda che il datore di lavoro, sentito il medico competente (nei casi in cui ne è prevista la presenza), è responsabile dell’identificazione del gruppo di appartenenza dell’azienda o dell’unità produttiva.

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