DLGS. 81/08
Corso Gru per Autocarro - 12 Ore
Corso Gru per Autocarro per l’abilitazione o l’aggiornamento online del patentino per la conduzione di gru per autocarro.
Il corso Gru per Autocarro, conforme ai criteri definiti dall’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, ha l’obiettivo di assicurare che ogni operatore designato possieda l’addestramento necessario ad utilizzare le gru per autocarro in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Durata:
12 Ore
CERTIFICAZIONE:
Attestato
VALIDITÀ:
5 Anni
MODALITÀ DI FREQUENZA:
Mista
N° Max Partecipanti:
24
Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6
Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore
Chi deve fare il corso Gru su Autocarro?
Il Corso Gru per Autocarro, utile al fine dell’ottenimento del relativo patentino abilitante, deve essere frequentato da tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro ad utilizzare il mezzo. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei lavoratori incaricati.
Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che: “Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa ali ‘utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc ..”
Quali sono le gru per autocarro?
Per identificare la tipologia di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento ai disegni di esempio di gru per autocarro mostrati nell’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 di seguito riportati.
Corso Gru per Autocarro: durata.
Il corso gru per autocarro dura 12 ore (4 ore di teoria + 8 di pratica). L’Allegato 4 dell’Accordo del 2 febbraio 2012 prevede una serie di moduli di formazione destinati a coloro che desiderano ottenere il patentino per la conduzione di gru per autocarro. Di seguito, sono elencati i moduli previsti e le relative durate per i diversi moduli:
- Modulo 1. Giuridico-Normativo (1 Ora)
- Modulo 2. Tecnico (3 Ore)
- Modulo 3 Pratico PLE con Stabilizzatore (8 Ore)
Va specificato che il Modulo Giuridico-Normativo (1 Ora) deve essere effettuato una sola volta in presenza di attrezzature simili.
Quando deve avvenire la formazione per la conduzione della gru per autocarro?
La formazione specifica per l’utilizzo delle gru per autocarro elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 deve avvenire prima dell’utilizzo dell’attrezzatura.
Attenzione! Devono essere muniti di patentino per la conduzione di gru per autocarro anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Qual'è la normativa che regola la formazione per gli addetti alla conduzione di gru per autocarro?
La formazione specifica per l’ottenimento del patentino per la conduzione di gru per autocarro, è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. In particolare, l’Allegato IV (visibile a questo link), dell’Accordo specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per gruista su autocarro.
La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:
- Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
- Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
- Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
- Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
- Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Nello specifico:
- L’Allegato I contiene requisiti per l’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
- L’Allegato II stabilisce le direttive sulla formazione in e-learning dei corsi per le attrezzature di lavoro.
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.
Requisiti per l'organizzazione del Corso Gru per Autocarro
Il seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro, gru per autocarro compresa.
Requisiti dei Docenti:
- Esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore della formazione.
- Esperienza pratica documentata di almeno 3 anni nella conduzione della gru per autocarro.
- Possibilità di essere docenti interni alle aziende utilizzatrici con i requisiti sopra citati.
Organizzazione del Corso:
- Responsabile del progetto formativo designato.
- Registro di presenza.
- Massimo 24 partecipanti per corso.
- Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
- Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato negli allegati dell’Accordo.
- Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.
Ogni quanto tempo fare il corso di aggiornamento per rinnovare il patentino per la conduzione di gru per autocarro?
L’aggiornamento del patentino per la conduzione di gru per autocarro va effettuato ogni 5 anni prima della scadenza. Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 l’attestato di abilitazione è valido 5 anni e il corso di aggiornamento dura 4 ore. Sulla nostra piattaforma e-learning è possibile organizzare i seguenti corsi di aggiornamento, per tutte le tipologie di gru:
- Corso di 4 Ore – Aggiornamento Patentino per la Conduzione di Gru per Autocarro – Validità 5 Anni
- Corso di 4 Ore – Aggiornamento Patentino Gru a Torre – Validità 5 Anni
- Corso di 4 Ore – Aggiornamento Patentino Gru Mobile – Validità 5 Anni
Aggiornamento Corso Gru per Autocarro: si può fare online?
Si, il corso di aggiornamento gru per autocarro si può fare online come chiarito dal punto 3 della circolare n°12 dell’11 marzo 2013 del ministero del lavoro che citiamo testualmente:
“Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”
Sanzioni per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi previsti dalla normativa
Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza la gru senza patentino.
In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza la Gru su Autocarro, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha ricevuto la formazione necessaria.
Nela peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.
Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando la gru ma nel DVR non vi sono i nominativi dei lavoratori incaricati e formati.
In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.
Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.
In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma, anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso, nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore si assenta alle lezioni del corso per Gru su Autocarro o si rifiuta di partecipare?
Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:
- Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
- Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
- Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.
Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.
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La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.
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