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Corso Coordinatore Sicurezza Cantieri – 120 Ore

DLGS. 81/08

Corso Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE

Corso Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri - 120 Ore

Corso per coordinatori per la sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione:  quando, come, dove, perchè e chi deve farlo e/o aggiornarlo, come stabilito dal Titolo IV DEL D.Lgs. 81/08.

Il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE) è fondamentale per garantire la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, come definito dal Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08. Il coordinatore ha il compito di valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro e adottare misure di prevenzione.

La formazione del CSP/CSE, come regolamentato dall’Allegato XIV del dlgs 81/08, prevede un corso di formazione iniziale di 120 ore, suddiviso in una parte teorica da 96 ore e un modulo pratico da 24 ore.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sono due figure chiave all’interno del settore della sicurezza sul lavoro. Queste due sigle rappresentano due ruoli distinti, ma in alcuni casi, possono essere ricoperti dalla stessa persona.

Durata:
120 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Chi può fare il corso coordinatori per la sicurezza nei cantieri?

In base all’articolo 98 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per la sicurezza nei cantieri (CSP o CSE) deve possedere determinati requisiti professionali.

Titolo di Studio

Possono essere nominati CSP e CSE e quindi frequentare il corso coordinatori per la sicurezza nei cantieri:

  1. Laureati: Coloro che hanno conseguito una laurea magistrale in specifiche classi laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004. Inoltre, devono fornire un’attestazione da datori di lavoro o committenti che dimostri almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.

  2. Laureati di altre classi: Laureati in specifiche classi (L7, L8, L9, L17, L23) di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, oppure laureati in classi (8, 9, 10, 4) di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. Devono inoltre presentare un’attestazione da datori di lavoro o committenti che comprovi almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.

  3. Diplomati: Coloro che possiedono un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico. Devono fornire un’attestazione da datori di lavoro o committenti che dimostri almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.

Corso di Formazione

Una volta appurato di possedere uno dei titoli di studio elencati nell’articolo 98 del D.Lgs. 81/08, il passo successivo è l’obbligo di frequentare il corso coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Questo corso è organizzato da enti quali le regioni, l’ISPESL, l’INAIL, le università, le associazioni sindacali o gli organismi paritetici nel settore dell’edilizia.

Il corso di formazione deve soddisfare determinati requisiti, tra cui l’inclusione di una verifica dell’apprendimento finale per garantire la comprensione e l’acquisizione delle competenze necessarie in materia di sicurezza. È importante notare che l’attestato di frequenza a questo corso è obbligatorio per tutti i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, ad eccezione di alcune categorie specifiche:

  • Coloro che hanno svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso di formazione.
  • Coloro che possiedono un certificato universitario o di perfezionamento universitario conforme all’Allegato XIV dell’articolo 98 sono anch’essi esentati dalla frequenza del corso.

Casi di esonero dal corso di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

I coordinatori per la sicurezza nei cantieri possono beneficiare di esenzioni dal corso di formazione specifico in alcune situazioni particolari:

  • Laureati in Ingegneria della Sicurezza: i possessori di una laurea magistrale LM-26 sono esentati dall’obbligo del corso. Questa esenzione si basa sulla considerazione che la laurea magistrale LM-26 fornisce già una preparazione adeguata in materia di sicurezza.
  • Esenzione per Esperienza Pratica: coloro che, pur non essendo più in servizio, hanno accumulato almeno cinque anni di esperienza nell’ambito dell’attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, svolta in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono esentati dall’obbligo di frequentare il corso. Questa esenzione riconosce l’importanza dell’esperienza pratica accumulata nel settore della sicurezza sul lavoro.
  • Corso di Perfezionamento Universitario: chi possiede un certificato universitario che attesta il superamento di un esame relativo a uno specifico insegnamento del corso di laurea, e nel programma di questo corso sono presenti i contenuti minimi richiesti dall’ALLEGATO XIV del D.Lgs. 81/08, può beneficiare dell’esenzione. Questa disposizione mira a riconoscere l’adeguatezza della formazione universitaria precedentemente acquisita.
  • Corso di Perfezionamento Universitario: gli individui che hanno partecipato a un corso di perfezionamento universitario, il cui programma e le modalità di svolgimento sono conformi all’ALLEGATO XIV, possono anch’essi essere esentati dalla frequenza del corso di formazione specifico. Questo riconosce l’adeguatezza di un percorso di perfezionamento universitario coerente con i requisiti stabiliti.

Come avviene la nomina del CSP e CSE?

Conformemente all’articolo 90 del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08, il processo di nomina dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri (CSP e CSE) segue precise fasi e modalità.

La nomina del CSP e del CSE è obbligatoria solo in presenza, anche non contemporanea, di più imprese:

  • Quando è obbligatorio il CSP: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (CSP).
  • Quando è obbligatorio il CSE: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), il quale deve possedere i requisiti specificati nell’articolo 98. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare i nominativi del CSP e del CSE alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi coinvolti nel cantiere. Queste informazioni devono essere chiaramente indicate nel cartello di cantiere, garantendo così una piena trasparenza e chiarezza sulla responsabilità della sicurezza nei lavori.

È importante notare che, se il committente o il responsabile dei lavori possiede i requisiti richiesti, ha il diritto di svolgere personalmente le funzioni sia del CSP che del CSE e ha la facoltà di sostituire i soggetti designati come CSP e CSE in qualsiasi momento, anche personalmente, a condizione che egli stesso sia in possesso dei requisiti specificati nell’articolo 98 del decreto legislativo. Questa flessibilità consente di adattare rapidamente la gestione della sicurezza in cantiere alle esigenze e alle circostanze che possono emergere durante l’esecuzione dei lavori.

Quando un cantiere si definisce tale secondo il Titolo IV: Un cantiere si considera tale e quindi richiede la presenza del CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) in base all’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile riportato nell’Allegato X dell’articolo 89 del decreto legislativo 81 del 2008. Secondo l’Allegato X, tali lavori includono:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Pertanto, quando si svolgono lavori rientranti in questa definizione nell’Allegato X, è necessaria la presenza di un CSP e di un CSE per garantire la sicurezza sul cantiere.

Quali sono le sanzioni in caso di mancata nomina dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri CSP/CSE?

Le sanzioni previste per i committenti o i responsabili dei lavori in caso di mancata nomina dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE) sono regolamentate dall’art. 157 CAPO III – Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81/08.

Sanzioni Penali:

  • Mancata Nomina dei Coordinatori: Se il committente o il responsabile dei lavori non procede alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri (CSP/CSE), può essere punito con un’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (come previsto dall’Articolo 157, comma 1, lettera a).

  • Mancata Nomina in Circostanze Specifiche: In determinate circostanze, l’omissione della nomina dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri può risultare in un’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (come stabilito dall’Articolo 157, comma 1, lettera b).

Sanzioni Amministrative:

  • Mancata Nomina dei Coordinatori: Nel caso di mancata nomina dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri, i committenti o i responsabili dei lavori possono essere soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 548,00 a 1.972,80 euro (conformemente a quanto indicato nell’Articolo 157, comma 1, lettera c).

Quali sono gli obblighi e i Compiti dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri in fase di Pogettazione (CSP)?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha una serie di obblighi specifici da adempiere durante la progettazione dell’opera e prima della richiesta di presentazione delle offerte. Questi obblighi sono delineati nell’articolo 91 del Decreto Legislativo.

  • Innanzitutto, il CSP è responsabile di redigere il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) come definito nell’articolo 100, comma 1. Il PSC è un documento fondamentale che dettaglia le misure di sicurezza che devono essere implementate durante la realizzazione dell’opera. I contenuti specifici del PSC sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV del decreto.
  • Inoltre, il CSP deve preparare un “fascicolo” adattato alle caratteristiche dell’opera, come indicato nell’ALLEGATO XVI. Questo fascicolo contiene informazioni cruciali per la prevenzione e la protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori durante l’esecuzione dell’opera. È importante notare che il fascicolo non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria.
  • Il coordinatore per la progettazione (CSP) ha anche il compito di coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto. Questo significa che deve lavorare in collaborazione con il committente o il responsabile dei lavori per garantire che tutti gli aspetti relativi alla sicurezza siano presi in considerazione fin dalle prime fasi del progetto.
  • Infine, l’articolo 91 introduce anche una disposizione relativa alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. In questo caso, il CSP è incaricato di effettuare questa valutazione e, se necessario, di coordinare la bonifica preventiva del sito. Tuttavia, l’attività di bonifica preventiva è soggetta a regole specifiche e richiede il coinvolgimento di un’impresa specializzata.

In conclusione, il CSP ha l’importante responsabilità di garantire la sicurezza durante la progettazione dell’opera, redigendo il PSC, preparando il fascicolo informativo e coordinando le attività necessarie per proteggere i lavoratori dai rischi.

Quali sono gli obblighi e i compiti dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri in fase di Esecuzione (CSE)?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ha una serie di importanti obblighi da adempiere durante la realizzazione dell’opera al fine di garantire la sicurezza in cantiere. Questi obblighi sono delineati nell’articolo 92 del Decreto Legislativo.

  • Innanzitutto, il CSE è responsabile di verificare l’applicazione delle disposizioni pertinenti contenute nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) di cui all’articolo 100, comma 1. Questa verifica viene effettuata attraverso azioni di coordinamento e controllo sulle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il CSE deve garantire che le procedure di lavoro siano applicate correttamente.
  • Il CSE ha anche il compito di verificare l’idoneità del “Piano Operativo di Sicurezza,” (POS) che rappresenta un piano complementare di dettaglio del PSC. Questo piano deve essere coerente con il PSC e il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b. Inoltre, il CSE deve valutare le proposte delle imprese esecutrici volte a migliorare la sicurezza in cantiere.
  • Un altro aspetto importante dell’obbligo del CSE è l’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Questo include la reciproca informazione tra tutte le parti coinvolte.
  • Il CSE deve anche verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali che mirano a migliorare la sicurezza in cantiere attraverso il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza.
  • Nel caso in cui vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni di legge o alle prescrizioni del PSC, il CSE è tenuto a segnalarle al committente o al responsabile dei lavori. Questa segnalazione deve avvenire dopo una contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati. Il CSE può proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non prenda provvedimenti in risposta alla segnalazione, il CSE ha l’obbligo di comunicare l’inadempienza alle autorità competenti.
  • Infine, il CSE ha la facoltà di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente riscontrato direttamente, fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese coinvolte.

Inoltre, nei casi specifici previsti dall’articolo 90, comma 5, il CSE assume ulteriori responsabilità, tra cui la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo informativo, senza tralasciare quanto previsto nell’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Quali sono le sanzioni per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri?

Sanzioni per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri in fase di Progettazione CSP

  • Se il CSP non adempie agli obblighi previsti nell’Articolo 91, Comma 1, come la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e la predisposizione del fascicolo, è soggetto a un’arresto da tre a sei mesi o a un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Sanzioni per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri in fase di Esecuzione CSE

  • Violazione dell’Articolo 92, Comma 1, Lettere a, b, c, e, f, e 2: Se il CSE non rispetta le disposizioni dell’Articolo 92, Comma 1, che includono la verifica dell’applicazione delle procedure di lavoro, l’adeguamento del piano di sicurezza, la coordinazione delle attività, la segnalazione di inosservanze, e la sospensione di lavori in caso di pericolo grave e imminente, può essere punito con un’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
  • Violazione dell’Articolo 92, Comma 1, Lettera d: Se il CSE non rispetta le disposizioni dell’Articolo 92, Comma 1, Lettera d, che riguarda l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, può essere punito con un’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.

Programma del Corso Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri

I contenuti del corso per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE) sono rigorosamente stabiliti dall’Allegato XIV del Decreto Legislativo 81/08.

Il corso di formazione per i Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri (CSP e CSE) è suddiviso in diverse parti, ciascuna focalizzata su aspetti specifici della sicurezza e della gestione dei cantieri.

Parte Teorica

Modulo Giuridico (28 Ore)

  • La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto;
  • Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. Metodologie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi;
  • La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
  • La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;
  • La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo Tecnico (52 Ore)

  • Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
  • L’organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei lavori
  • Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza
  • Le malattie professionali ed il primo soccorso
  • Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
  • Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
  • I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
  • I rischi chimici in cantiere
  • I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
  • I rischi connessi alle bonifiche da amianto
  • I rischi biologici
  • I rischi da movimentazione manuale dei carichi
  • I rischi di incendio e di esplosione
  • I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
  • I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza

Modulo Metodologico/Organizzativo (16 Ore)

  • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
  • I criteri metodologici per:
      • a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
      • b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
      • c) l’elaborazione del fascicolo;
      • d) l’elaborazione del Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi;

    e) la stima dei costi della sicurezza.

  • Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership.
  • I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Parte Pratica

  • Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
  • Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo.
  • Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza.
  • Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento.
  • Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Aggiornamento Corso Coordinatore Sicurezza ogni quanti anni?

L’aggiornamento del corso per il Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri è un obbligo previsto dall’allegato XIV del Decreto Legislativo n. 81/08. Deve essere effettuato ogni cinque anni e ha una durata complessiva di 40 ore. Questo aggiornamento può essere completato attraverso diversi moduli nel corso del quinquennio o partecipando a convegni o seminari, con un limite massimo di 100 partecipanti per un totale di 40 ore.

Quanto costa e chi paga la formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri?

La formazione dei Coordinatori per la Sicurezza nei Cantieri, come stabilito nel comma 5 dell’articolo 98 del Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81/08, prevede che le spese connesse all’espletamento dei corsi siano interamente a carico dei partecipanti stessi. Questo significa che chi desidera acquisire questa qualifica professionale è responsabile per il pagamento delle relative spese di formazione.

Contatta il nostro team per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:

  • Corso Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 120 Ore
  • Corso Aggiornamento Coordinatore Sicurezza Cantieri CSP/CSE 40 Ore

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