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Corso ASPP

DLGS. 81/08

ASPP Interno / Consulente Esterno

Corso ASPP - Modulo A, B e B Specifico

Corso per ASPP interni all’azienda e consulenti esterni che desiderano ottenere l’attestato ASPP nelle aziende con rischio basso, medio o alto.

corso-aspp

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, non impone la nomina di un ASPP. Tuttavia, solitamente, nelle aziende di grandi dimensioni, aziende con sedi distaccate o negli istituti scolastici, il datore di lavoro nomina uno o più ASPP. Questo ruolo può essere svolto sia da un dipendente dell’azienda che da un consulente esterno.

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

In quali aziende un dipendente o un consulente esterno può rivestire la carica di ASPP?

  1. Aziende Artigiane e Industriali: Il dipendente o il consulente esterno può svolgere i compiti dell’ASPP nelle aziende artigiane e industriali a partire da 31 dipendenti.

  2. Aziende Agricole e Zootecniche: Il dipendente o il consulente esterno può fungere da ASPP a partire da 31 dipendenti.

  3. Aziende della Pesca: In questo caso, i dipendente o il consulente esterno può essere nominato ASPP a partire da 21 dipendenti.

  4. Altre Aziende: Per tutte le altre aziende, il dipendente o il consulente esterno può svolgere i compiti dell’ASPP a partire da 201 dipendenti.

La classificazione specifica di quali attività rientrano nelle diverse categorie menzionate può essere verificata attraverso il codice ATECO sul sito dell’ISTAT a questo link.

Tipo di Azienda Limite di Dipendenti per cui il Dipendente/Consulente Esterno può svolgere i compiti dell'ASPP
Aziende Artigiane e Industriali A partire da 31 dipendenti
Aziende Agricole e Zootecniche A partire da 31 dipendenti
Aziende della Pesca A partire da 21 dipendenti
Altre Aziende A partire da 201 dipendenti

Quanto costa e quanto dura il corso ASPP per dipendenti e consulenti esterni?

Indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda il corso per ASPP Interno (dipendente) o consulente esterno è sempre composto da 3 moduli: modulo a, modulo b, e modulo b specifico (quest’ultimo varia a seconda della tipologia di azienda). Di seguito, una panoramica della durata e dei costi di ogni modulo.

Per ricevere un’offerta su misura per la tua azienda sul prezzo del corso ASPP, ti invitiamo a contattare il nostro team.

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Programmi Formativi dei Corsi per ASPP : Modulo A, B, e B specifico.

I percorsi formativi devono prevedere i seguenti Moduli come stabilito dall’accordo del 21 dicembre 2011 (consultabile a questo link) nella conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Programma del Modulo A (28 Ore) – Corso ASPP:

UNITÀ DIDATTICA A1

  • Presentazione e apertura del corso
  • L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008
  • Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
  • Il sistema istituzionale della prevenzione
  • Il sistema di vigilanza e assistenza

UNITÀ DIDATTICA A2

  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008

UNITÀ DIDATTICA A3

  • Il processo di valutazione dei rischi

UNITÀ DIDATTICA A4

  • Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
  • La gestione delle emergenze
  • La sorveglianza sanitaria

UNITÀ DIDATTICA A5

  • Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione

Programma del Modulo B Comune a tutti i settori produttivi (48 Ore) – Corso ASPP:

UD1 – Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti

  • Ambiente e luoghi di lavoro;
  • Rischio incendio e gestione delle emergenze – ATEX.

UD2 – Rischi infortunistici:

  • Macchine, impianti e attrezzature;
  • Rischio elettrico;
  • Rischio meccanico;
  • Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci;
  • Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo.

UD3 – Rischi infortunistici: Cadute dall’alto

UD4 – Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro:

  • Movimentazione manuale dei carichi;
  • Attrezzature munite di videoterminali.

UD5 – Rischi di natura psico-sociale:

  • Stress lavoro-correlato;
  • Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out.

UD6 – Agenti fisici

UD7 – Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto

UD8 – Agenti biologici

UD9 – Rischi connessi ad attività particolari:

  • Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti;
  • Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol.

UD10 – Organizzazione dei processi produttivi

Programma del Modulo B-SP1 di specializzazione (12 Ore): Agricoltura – Pesca – Corso ASPP:

  • Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico.
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca
  • Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro a bordo
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura
  • Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico
  • Rischio incendio e gestione dell’emergenza
  • Rischio cadute dall’alto, abordo e fuori bordo
  • Movimentazione dei carichi
  • Atmosfere iperbariche

Programma del Modulo B-SP2 di specializzazione (16 Ore): Attività Estrattive – Costruzioni – Corso ASPP

  • Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri;
  • Il piano operativo di sicurezza (POS);
  • Cenni sul PSC e PSS;
  • Cave e miniere;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Cadute dall’alto e provvisionali;
  • Lavori di scavo;
  • Impianti elettrici e illuminazione di cantiere;
  • Rischio meccanico: macchine e attrezzature;
  • Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri;
  • Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni;
  • Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri;
  • Attività su sedi stradali.

Programma del Modulo B-SP3 di specializzazione (12 Ore): Sanità Residenziali – Corso ASPP

  • Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriali e assistenziale;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario;
  • Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta);
  • Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario;
  • Rischio incendio e gestione dell’emergenza;
  • Le atmosfere iperbariche;
  • Gestione dei rifiuti ospedalieri;
  • Movimentazione dei carichi.

Programma del Modulo B-SP4 di specializzazione (16 ore): Chimico – Petrolchimico – Corso ASPP

  • Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico;
  • Dispositivi di protezione individuali;
  • Normativa CEI per strutture e impianti;
  • Impianti nel settore chimico e petrolchimico;
  • Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico;
  • Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico;
  • Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza;
  • Gestione dei rifiuti;
  • Manutenzione impianti e gestione fornitori.

Modulo B specifico: quale bisogna fare?

La scelta del Modulo B specifico può essere guidata dall’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 che fornisce linee guida su quali moduli specifici siano appropriati in base al settore di attività e alla natura dell’impiego. Tuttavia, la scelta del modulo giusto non rappresenta un problema perchè, al momento dell’iscrizione al corso ASPP, i nostri consulenti indicheranno il percorso formativo adeguato.

Requisiti per il Corso ASPP: chi può farlo?

Per frequentare il Corso ASPP è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Una volta completata la formazione specifica, composta dai Moduli A, B (comune) e B (specifico), si ottiene l’attestato di qualifica di ASPP valido per 5 anni dalla data di emissione.

Chi è l'ASPP?

L’ASPP acronimo di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”, nonostante non sia obbligatorio, viene nominato, solitamente, dal Datore di lavoro e fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende di grandi dimensioni.

Di cosa si occupa l'ASPP?

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori (ASPP) ha il compito di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro attraverso diverse responsabilità:

  • Elabora il documento di valutazione dei rischi, che identifica potenziali pericoli.
  • Sviluppa misure preventive e protettive, stabilendo procedure di sicurezza da inserire nella valutazione dei rischi.
  • Suggerisce l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati al lavoro svolto.
  • Informa e istruisce i lavoratori sui rischi associati alle loro mansioni, fornendo indicazioni precise.
  • Può partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza, insieme ad altre figure come il datore di lavoro, l’RSPP e il medico competente. Inoltre, propone e organizza programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

L’ASPP svolge un ruolo cruciale nel mantenere un ambiente di lavoro sicuro. Collabora strettamente con l’RSPP, rendendo conto delle proprie attività, e insieme lavorano per garantire la sicurezza dei lavoratori. Sebbene l’ASPP operi sotto la supervisione dell’RSPP e del coordinatore per la sicurezza, è il datore di lavoro che risponde delle azioni di entrambi.

La presenza e la collaborazione tra ASPP e RSPP sono fondamentali, e il loro numero deve essere proporzionato alle esigenze dell’azienda. Assicurando che questi ruoli siano esercitati in modo efficace, si contribuisce a creare un ambiente di lavoro sicuro per tutti.

Aggiornamento ASPP

L’Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) ha l’obbligo di aggiornare le sue competenze, completando 20 ore di formazione ogni cinque anni.

Sulle 20 ore totali, 10 ore possono essere completate attraverso e-learning o partecipando a convegni e seminari.

Per completare il monte ore previsto, si può partecipare al CORSO FORMATORI SICUREZZA 24 ORE, che è riconosciuto come valido per l’aggiornamento di RSPP e ASPP, poiché i suoi contenuti soddisfano le normative stabilite per l’aggiornamento obbligatorio (interpello 1-2019).

Obbligatorietà dell’Aggiornamento: per continuare ad operare come ASPP, è fondamentale dimostrare di aver completato le ore di aggiornamento richieste nel quinquennio precedente.

Perché scegliere il nostro Corso ASPP?

Il ruolo dell’ASPP è fondamentale in ogni azienda. Se stai valutando di intraprendere una formazione in questo settore, il nostro Corso ASPP offre un percorso completo e approfondito, ideato per formare professionisti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Sei stato nominato ASPP dal datore di lavoro dell’azienda: devi seguire un corso composto da tre moduli didattici, modulo a, modulo b e uno dei 4 moduli b specifici (a seconda dell’azienda).  Al termine del corso ricevi un’attestato valido per 5 anni. Per legge il costo del corso è a carico dell’azienda.

Sì, si puo fare online soltanto il modulo a.

Mentre l’attestato conseguito a fine corso dura 5 anni, la durata della nomina viene definita dal contratto tra le parti, quindi è variabile.

Sì, chi ha frequentato il corso ASPP composto dai moduli a, b e b specifico può evitare il corso di formazione specifico per preposto, inoltre è esonerato completamente dai corsi per i seguenti ruoli:

  • Dirigente
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
  • Lavoratori (tutti e tre i livelli di rischio)

Infine, l’esonero è parziale per le seguenti figure:

  • RSPP Datore di Lavoro: in questo caso occorre integrare soltanto il modulo 4 (Relazionale – Formazione e consultazione dei lavoratori).
  • Coordinatore della sicurezza: in questo caso occorre integrare due moduli, metodologico/organizzativo di 16 ore e pratico di 24 ore.

Il corso ASPP è una formazione preliminare necessaria per la nomina dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), può essere una figura esterna o un dipendente dell’azienda.

Questa figura professionale non è obbligatoria secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 81/2008, ma è buona norma, nelle grandi aziende o in quelle con molteplici sedi o filiali, nominarne diversi per assicurare un servizio di prevenzione e protezione più efficace e capillare.

L’ASPP può essere nominato direttamente dal datore di lavoro. La formazione offerta dal corso ASPP è fondamentale per assicurare che l’individuo designato possieda le competenze necessarie per gestire efficacemente la prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro.

Determinare il livello di rischio di un’azienda è una procedura complessa che coinvolge diversi fattori e attività. È una valutazione fondamentale per stabilire quali misure di prevenzione e protezione debbano essere adottate e, nel contesto della formazione RSPP, per decidere quale corso specifico dovrebbe essere seguito.

Ecco una sintesi di come avviene il processo:

  1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): La legge prevede che il Datore di Lavoro di ogni azienda effettui una Valutazione dei Rischi. Questo documento dovrà analizzare e identificare tutti i potenziali pericoli presenti nell’ambiente di lavoro e stimare il rischio associato a ciascun pericolo, considerando la probabilità che si verifichi un danno e la gravità di tale danno.

  2. Fattori da considerare: La valutazione terrà conto di vari fattori, come la natura delle attività svolte, la presenza di sostanze pericolose, le condizioni dell’ambiente di lavoro, la tipologia di macchinari utilizzati, il numero di lavoratori, la loro formazione e competenza (e mansione), e molti altri aspetti.

  3. Macrosettori ATECO: Le aziende sono suddivise in macrosettori basati sulla loro attività principale secondo la classificazione ATECO. A seconda del macrosettore di appartenenza, l’azienda potrebbe avere specifiche esigenze in termini di formazione e corso RSPP da seguire.

  4. Chi stabilisce il livello di rischio? La responsabilità principale della valutazione dei rischi ricade sul Datore di Lavoro. Tuttavia, in molte aziende, il Datore di Lavoro si avvale della competenza e dell’esperienza dell’RSPP e/o di un Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per effettuare una valutazione accurata.

  5. Consulta dei lavoratori: È importante che la valutazione dei rischi venga condotta anche in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in modo da avere una visione completa e dettagliata dei potenziali rischi.

Una volta completata la Valutazione dei Rischi, l’azienda avrà un quadro chiaro del suo livello di rischio e potrà quindi decidere con maggiore precisione quale Corso RSPP sia più appropriato in base alle sue esigenze specifiche.

Per la nomina di un ASPP interno, occorre redigere un documento dove il datore di lavoro dice chiaramente chi ha scelto per questo ruolo. Dopo averlo compilato e firmato, questo documento va tenuto in azienda. In pratica, è un documento ufficiale per dichiarare chi è l’addetto alla prevenzione e protezione in azienda.

L’ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere responsabile civilmente e penalmente in alcuni casi, analogamente al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Alcuni esempi sono:

  • Quando l’ASPP omette o svolge in modo inadeguato i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, e ciò risulta causalmente rilevante nella produzione di un evento lesivo per i lavoratori o per terzi (Cass. pen., sez. 4, 10.02.2015, n. 5983)
  • Quando l’ASPP accetta un incarico senza avere le qualità e le doti professionali necessarie, o senza valutare le proprie competenze specialistiche, e ciò comporta una violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia (Trib. Milano, sez. 9 penale, 27 settembre 2002, n. 3895)
  • Quando l’ASPP assume, anche senza delega formale, un ruolo di dirigente di fatto, con poteri decisionali e gestionali in materia di sicurezza, e ciò lo rende titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori (Cass. pen., sez. 4, 24.06.2000, Capinera)
  • Conseguenze penali per colpa con danno. La giurisprudenza distingue tra il piano delle responsabilità preventive, che derivano dalla violazione di norme che sanzionano il solo pericolo, come le contravvenzioni, e il piano delle responsabilità per colpa con danno, quando si verificano eventi lesivi per i lavoratori o per terzi, per i quali possono essere chiamati a rispondere il RSPP (ad esempio Cass. pen., sez. 4, 10.02.2015, n. 5983; Cass. pen., sez. 4, 27.01.2011, n. 2814; Cass. pen., sez. 4, 20.08.2010, n. 32195). La mancanza di sanzioni penali specifiche, quindi, non significa che il RSPP (e gli ASPP) sia immune da conseguenze penali in caso di infortuni o malattie professionali, se l’inosservanza o l’insufficienza di un compito abbia avuto un ruolo causale nell’evento dannoso, o se quest’ultimo sia riconducibile ad una situazione di pericolo che il soggetto in questione avrebbe dovuto conoscere e segnalare, per consentire al datore di lavoro di adottare le opportune misure per eliminare o ridurre il rischio (in questo senso v. Cass. pen., sez. 4, 26.04.2010, n. 16134, Cass. pen., sez. 4, 23.01.2008, n. 3483, Cass. pen., sez. 4, 18.05.2007, n. 19381, Cass. pen., sez. 4, 06.11.2006, n. 41947, Cass. pen., sez. 4, 17.06.2003, n. 25944). Bisogna, infatti, «separare nettamente il piano delle responsabilità preventive, che derivano dalla violazione di norme di puro pericolo, dal piano delle responsabilità per colpa con danno, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o patologie professionali» (Cass. pen., sez. 4, 20.08.2010, n. 32195, Trib. Ravenna, 25.02.2010, Cass. pen., sez. 4, 20.04.2005, n. 11351).

Tuttavia, l’ASPP può essere esonerato dalla responsabilità se dimostra di aver svolto diligentemente i compiti assegnati, di aver segnalato al datore di lavoro le situazioni di pericolo e le misure di prevenzione e protezione da adottare, e di non aver avuto alcun potere di intervento per rimuovere le condizioni di rischio (Cass. pen., sez. 4, 21.01.2016, n. 2536; Cass. pen., sez. 4, 03.03.2016, n. 8883; Cass. pen., sez. 4, 10.06.2016, n. 24139).

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