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Corso Antincendio Rischio Medio

DLGS. 81/08

Corso Antincendio Rischio Medio - Corso di Tipo 2-FOR

Corso Antincendio Rischio Medio - 8 Ore

Corso per Dipendenti Addetti al Servizio Antincendio in Aziende con Livello di Rischio Medio (conformemente alla Classificazione del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151) come richiesto dall’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08: Quando, Come, Dove, Perché e Chi Deve Svolgerlo e/o Aggiornarlo.

corso antincendio rischio medio

La designazione di un addetto antincendio è imposta dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08, che rappresenta la normativa fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

L’ALLEGATO III del Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021 stabilisce i contenuti minimi del corso antincendio rischio medio. 

Il corso antincendio rischio medio dura 8 ore ed è obbligatorio un corso di aggiornamento di 5 ore ogni 5 anni come stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022),  che sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998.

Durata:
8 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Numero di addetti antincendio obbligatori

Esempio: La società “Mobili Resistenti” opera nella fabbricazione di arredamenti distribuiti su tre stabilimenti, impiegando complessivamente 60 lavoratori, con 20 impiegati per ogni sito operanti su due turni distinti. In base alla pratica consolidata di designare almeno un addetto antincendio per ciascun turno lavorativo, il datore di lavoro ha stabilito 6 addetti antincendio. Questi partecipano al corso antincendio rischio medio della durata di 8 ore e conseguentemente vengono ufficialmente riconosciuti come addetti antincendio. I loro nomi sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’impresa.

Il Datore di Lavoro è tenuto a nominare gli addetti almeno un addetto antincendio che deve essere sempre presente in azienda.

Non esiste una quantità minima specifica di Addetti stabilita dalla normativa; l’art. 6 del DM 10/03/1998 parla di “uno o più lavoratori”; il comma 1 b) dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Di conseguenza, è evidente che anche nelle imprese dove il rischio di incendio è medio, deve essere sempre presente almeno un Addetto alla Gestione delle Emergenze Antincendio (GEA), il quale è obbligato a partecipare sia al corso antincendio rischio medio di 8 ore sia ai corsi di aggiornamento biennali di 5 ore.

In base a ciò, si possono adottare alcune direttive generali:

  • Valutazione del Rischio da Incendio: Il datore di lavoro determinerà il numero di addetti antincendio in base alla valutazione del rischio da incendio.

  • Rischio Medio: Nelle aziende con un rischio medio, di solito verrà nominato un addetto antincendio per ogni 10 lavoratori o frazione di 10.

  • Orari di Lavoro: Per le aziende che operano su turni, è importante garantire la presenza di almeno un addetto antincendio per ogni turno di lavoro.

  • Reparti o Sedi Diverse: Se i lavoratori sono distribuiti in diversi reparti o sedi e si deve assicurare la presenza di un addetto antincendio in ogni momento, sarà necessario designare un addetto per ciascun reparto o sede, oltre a uno per ogni turno di lavoro.

  • Dimensioni e Rischi Specifici: Il datore di lavoro deve sempre considerare le dimensioni dell’azienda, i rischi specifici e la presenza di persone con disabilità.

  • Inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): I nomi degli addetti antincendio devono essere inclusi nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.

Sanzioni per la mancata nomina dell'addetto antincendio

La mancata nomina dell’addetto antincendio da parte del datore di lavoro costituisce una violazione dell’articolo 43, comma 1-b, del Decreto Legislativo 81/08, il quale stabilisce che:

“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: […] b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);”

Di conseguenza, la sanzione prevista per questa infrazione include un periodo di arresto che va da due a quattro mesi o una multa che varia da 822,00 a 4.384,00 €, come stabilito dall’Articolo 55, comma 5, lettera a, del Decreto Legislativo 81/08.

Chi è idoneo a essere designato come addetto antincendio in un'azienda?

Per legge, è responsabilità del datore di lavoro designare un addetto antincendio nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La normativa non delinea specifici ruoli per la scelta dell’addetto antincendio, ma si concentra piuttosto su aspetti quali l’adeguatezza fisica e mentale del candidato. Una volta effettuata la designazione, il datore di lavoro deve assicurarsi che l’addetto completi il corso antincendio rischio medio.

Il datore di lavoro può autonominarsi addetto al servizio antincendio?

Si, il datore di lavoro può autonominarsi addetto antincendio. Questa possibilità è stata oggetto di varie modifiche legislative nel corso degli anni. Il Decreto Legislativo 151/2015, emanato nell’ambito delle deleghe del “Jobs Act”, ha ripristinato le disposizioni originali del Decreto Legislativo 81/2008, abrogando il comma 1-bis introdotto dal Decreto Legislativo 106/2009, il quale limitava questa prerogativa alle aziende o unità produttive con un massimo di cinque dipendenti.

Attualmente, il Decreto Legislativo 81/2008, nell’articolo 34, consente al datore di lavoro di esercitare direttamente le funzioni di addetto antincendio e addetto al primo soccorso.

Tipologie di aziende e numero massimo di dipendenti per cui è permesso al datore di lavoro di svolgere i compiti di sicurezza:

  • Le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • Le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • Le aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • Le altre aziende fino a 200 lavoratori.

Alle seguenti condizioni:

  • Non ricorrono i casi di cui all’articolo 31, comma 6 di seguito riportati:
    • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive
      modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    • nelle centrali termoelettriche;
    • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e
      successive modificazioni;
    • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
  • Il datore di lavoro frequenta il corso antincendio rischio medio previsto per gli addetti antincendio, secondo quanto stabilito dagli articoli 45 e 46 del Decreto Legislativo 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.
  • Il datore di lavoro dà preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), attraverso un’autonomina, della sua intenzione di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.

La Circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il datore di lavoro deve comunque:

  • Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici.
  • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato, adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.

Programma del Corso di Tipo 2-FOR (ex. corso antincendio rischio medio)

Importante da sapere! Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha apportato modifiche ai nomi dei corsi antincendio obbligatori per gli addetti alle attività esposte al rischio incendio. La precedente nomenclatura dei corsi antincendio, conosciuta come “CORSO A”, “CORSO B” e “CORSO C” (generalmente indicati come “rischio basso”, “rischio medio” e “rischio alto/elevato”), era stabilita dal Decreto del Ministero dell’Interno datato 10 marzo 1998, il quale aveva introdotto la prima normativa nazionale sulla formazione antincendio.

Nomenclatura dei corsi prima del D.M. 2/09/2021

  • Corso A: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore), comunemente denominato “rischio basso”
  • Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore), comunemente denominato “rischio medio”
  • Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore), comunemente denominato “rischio alto”

Classificazione dei corsi successivamente al D.M. 2/09/2021 (Attuale)

  • Corso di Tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 2-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 3-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)

Il dettaglio del programma del corso antincendio rischio medio, in linea con le linee guida stabilite nell’ALLEGATO III del Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021, è consultabile sul sito web ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (scaricabile da questo link). A seguire, una breve panoramica del programma del corso antincendio rischio medio:

  • Modulo 1: l’incendio e la prevenzione incendi. Il modulo comprende i seguenti argomenti: i principi sulla combustione e l’incendio, le sostanze estinguenti, il triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, i rischi per le persone in caso di incendio, le principali cause di un incendio, i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
  • Modulo 2: strategie antincendio (prima parte). Il modulo comprende i seguenti argomenti: misure antincendio, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
  • Modulo 3: strategie antincendio (seconda parte). Il modulo comprende i seguenti argomenti: gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.
  • Esercitazioni Pratiche. Il modulo comprende i seguenti argomenti: la presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi, presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuali, esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti (attacco di mandata per autopompa VF, idranti a cassetta UNI45, naspi), conoscenza delle varie tipologie di estintori (estintore a polvere, estintore a base d’acqua, estintore ad anidride carbonica), prova pratica utilizzo estintore (preferibilmente estintore a base d’acqua), prova pratica di utilizzo componenti delle reti idranti (idranti a cassetta UNI45, naspi), presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Quali sono le mansioni dell'addetto antincendio?

Concretamente, l’addetto antincendio in aziende a medio rischio assume diverse responsabilità sia di natura preventiva che in caso di un incendio effettivo.

Compiti di Prevenzione

È tenuto ad applicare le misure di prevenzione incendi specifiche per il suo luogo di lavoro, garantendo il mantenimento delle vie di fuga sgombre, la gestione adeguata dei materiali infiammabili e la verifica della funzionalità e accessibilità dei dispositivi di sicurezza.

Compiti in Caso di Incendio

  1. Attivare il Preallarme: Una volta a conoscenza dell’incendio, deve procedere con l’attivazione dell’allarme antincendio e comunicare l’emergenza sia ai colleghi che ai servizi di emergenza.
  2. Valutare la Gravità dell’Evento: Si dirige sul luogo del pericolo per valutarne l’entità.
  3. Intervenire se Possibile: In caso di un incendio di dimensioni contenute e gestibili, l’addetto antincendio deve intervenire, utilizzando le competenze acquisite nell’uso dell’equipaggiamento antincendio aziendale.
  4. Avviare l’Evacuazione: Se ritiene di non poter affrontare l’incendio o se l’intervento diretto non è raccomandabile, deve immediatamente avviare le procedure di evacuazione.

Cosa comporta il mancato intervento da parte dell'addetto antincendio?

Va precisato che la presenza di un addetto antincendio non determina in automatico una sua responsabilità in caso di incidente. La responsabilità penale continua a gravare sul datore di lavoro in qualsiasi circostanza, a meno che l’addetto antincendio sia direttamente coinvolto in un atto colpevole.

Ricorda! In Italia, ogni cittadino è tenuto per legge a fornire assistenza a chiunque si trovi in difficoltà, se possibile. Questo può comportare la chiamata al numero di emergenza 118 e l’attuazione delle manovre di base per salvaguardare la vita dell’infortunato o prevenire complicazioni. L’omissione di soccorso è considerata un reato ai sensi dell’articolo 593 del Codice Penale italiano. Naturalmente, non vi è alcun obbligo di mettere a repentaglio la propria sicurezza per fornire assistenza.

È possibile per il dipendente declinare la nomina di addetto antincendio?

L’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i lavoratori sono tenuti ad accettare la designazione come addetti antincendio, a meno che non abbiano un giustificato motivo per rifiutarla. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la Circolare n. 48/2008, ha chiarito che tale giustificato motivo può essere rappresentato da una condizione fisica o psichica che renda il lavoratore inidoneo a svolgere l’incarico.

Nel dettaglio, la circolare ha elencato alcune patologie che possono costituire giustificato motivo per il rifiuto della nomina di addetto antincendio. Queste includono patologie invalidanti, anche se non permanenti, che limitino la capacità del lavoratore di svolgere le attività previste per l’incarico, patologie croniche che potrebbero peggiorare in caso di esposizione a determinate sostanze o condizioni ambientali, e patologie che possano compromettere le capacità di reazione e di giudizio del lavoratore in situazioni di emergenza.

In situazioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di impugnare la nomina davanti al giudice del lavoro per far valere il suo giustificato motivo.

Ogni quanti anni bisogna fare il Corso Antincendio Rischio Medio?

In conformità all’Art. 5 del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, i lavoratori addetti al servizio antincendio in attività di livello 2 partecipano a corsi di aggiornamento specifici della durata di 5 ore, da svolgersi almeno ogni cinque anni. I dettagli sulle materie trattate durante il corso di aggiornamento sono riportati nell’ALLEGATO III dello stesso decreto.

Da Precisare! Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha introdotto chiaramente i titoli dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio. In precedenza, il vecchio DM del 10 marzo 1998 non menzionava esplicitamente questi titoli. I dettagli sui contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento precedenti erano stati spiegati nella circolare dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011, senza specificare la frequenza, che era stata successivamente indicata in una circolare del Comando Regione Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco del 26 febbraio 2012.

In questa specifica circolare, il Ministero dell’Interno suggeriva che fosse sensato considerare un aggiornamento degli addetti antincendio ogni tre anni, seguendo un approccio simile a quanto precedentemente stabilito per la formazione in primo soccorso, al fine di garantire uniformità nella formazione. Prima delle modifiche del 2021, i corsi di aggiornamento erano spesso identificati online in base al livello di rischio delle attività, con titoli come “corso antincendio rischio medio“.

L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, che ha sostituito il D.M. del 10 marzo 1998, ha portato a modifiche nei nomi ufficiali e nelle durate dei corsi di aggiornamento come segue:

  • Corso di TIPO 1-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (Durata 2 ore) 
  • Corso di TIPO 2-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (Durata 5 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di TIPO 3-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (Durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)

Chi dovrebbe sostenere i costi del corso antincendio rischio medio e quanto costa?

È compito del datore di lavoro sostenere le spese connesse alla formazione dei responsabili antincendio, conformemente all’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/08. Di conseguenza, tutte le spese relative alla formazione, compresi i costi diretti del corso antincendio rischio medio e il tempo impiegato dai dipendenti durante l’orario lavorativo per partecipare alla formazione, sono a carico del datore di lavoro.

Contatta il nostro team per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:

  • Corso Antincendio Rischio Basso – 4 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Medio – 8 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Alto – 16 Ore

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I corsi antincendio per gli altri due livelli: rischi basso e alto.

Se desideri ottenere dettagli sulla formazione relativa ai livelli di rischio incendio basso o alto, ti preghiamo di consultare le pagine dedicate disponibili sul nostro sito web. Per accedere alle informazioni specifiche per ciascun corso, ti invitiamo a fare clic sui link che seguono evidenziati in grassetto:

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Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

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FAQ

Come stabilito nell’ALLEGATO III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, le Attività di Livello 2 (Medio Rischio) includono:

  1. Tutti i Luoghi di lavoro elencati nell’Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, (Categorie A, B e C) escluse le attività di livello 3 elencate nell’ALLEGATO III del D.M. 2/9/2021 (Paragrafo 3.2.2) di seguito riportate:
    • a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    • b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    • c) centrali termoelettriche;
    • d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    • e) impianti e laboratori nucleari;
    • f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    • g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
    • superiore a 10.000 m2;
    • h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    • i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    • j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    • k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    • l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    • m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    • n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    • o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    • p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  2. Cantieri temporanei e mobili dove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli all’aperto.

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