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Corso Antincendio Rischio Alto

DLGS. 81/08

Corso Antincendio Rischio Alto - Corso di Tipo 3-FOR

Corso Antincendio Rischio Alto - 16 Ore

Corso per Dipendenti Addetti al Servizio Antincendio in Aziende con Livello di Rischio Alto (conformemente alla Classificazione del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151) come richiesto dall’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08: Quando, Come, Dove, Perché e Chi Deve Svolgerlo e/o Aggiornarlo.

corso antincendio rischio alto

L’obbligo di designare un addetto antincendio è sancito dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08, che costituisce il pilastro normativo per la tutela della salute e sicurezza nei contesti lavorativi italiani.

Inoltre, il Decreto Ministeriale datato 2 settembre 2021, tramite l’ALLEGATO III, stabilisce le linee guida per il corso antincendio rischio alto. Questo corso ha una durata di 16 ore, ed è essenziale seguire un corso di aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni, come previsto dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022. Questa disposizione sostituisce il precedente Decreto Ministeriale datato 10 marzo 1998.

Durata:
16 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Come calcolare il numero di addetti antincendio

Il datore di lavoro è tenuto a nominare almeno un addetto antincendio che deve essere sempre presente in azienda.

La normativa non specifica una quantità minima, ma in base alla valutazione del rischio di incendio, al numero di dipendenti e alla tipologia di attività, il numero di addetti antincendio può variare.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale datato 10 marzo 1998, si fa riferimento a ‘uno o più lavoratori’. D’altra parte, il comma 1 b) dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08 richiede al datore di lavoro di ‘anticipatamente designare i lavoratori responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in situazioni di pericolo grave e immediato, salvataggio, primo soccorso e, in generale, della gestione delle situazioni di emergenza”.

Di conseguenza, emerge chiaramente che anche nelle aziende con un elevato rischio di incendio, è necessario avere almeno un Addetto alla Gestione delle Emergenze Antincendio (GEA) presente in ogni momento. Questo addetto è tenuto a partecipare sia al corso antincendio rischio alto della durata di 16 ore, sia ai corsi di aggiornamento biennali della durata di 8 ore.

In particolare, in aziende a rischio alto, generalmente si nomina un addetto per ogni 10 lavoratori (o frazioni di 10).

In base a ciò, si possono adottare alcune direttive generali:

  • Valutazione del Rischio Incendio: Il datore di lavoro determina il numero di addetti antincendio in base alla valutazione del rischio di incendio.
  • Rischio Elevato: Nelle aziende ad elevato rischio, di solito viene designato un addetto antincendio per ogni 10 lavoratori o frazione di 10.
  • Orari di Lavoro: Per le aziende che operano su turni, è fondamentale assicurare la presenza di almeno un addetto antincendio per ogni turno di lavoro.
  • Reparti o Sedi Diverse: Se i lavoratori sono suddivisi in diversi reparti o sedi, dove è necessario garantire la presenza di un addetto antincendio in ogni momento, sarà necessario nominare un addetto per ogni reparto o sede, oltre a uno per ogni turno di lavoro.

  • Dimensioni e Rischi Specifici: Il datore di lavoro deve sempre tenere conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici e della presenza di persone con disabilità.

  • Inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): I nomi degli addetti antincendio devono essere registrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale

Esempio: La società “Mobili Resistenti” opera nella fabbricazione di arredamenti distribuiti su tre stabilimenti, impiegando complessivamente 60 lavoratori, con 20 impiegati per ogni sito operanti su due turni distinti. In base alla pratica consolidata di designare almeno un addetto antincendio per ciascun turno lavorativo, il datore di lavoro ha stabilito 6 addetti antincendio. Questi partecipano al corso antincendio rischio alto della durata di 16 ore e conseguentemente vengono ufficialmente riconosciuti come addetti antincendio. I loro nomi sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’impresa.

Quali sono le conseguenze se il datore di lavoro non designa l'addetto antincendio?

Nel caso in cui il datore di lavoro non proceda alla designazione dell’addetto antincendio, si configura una violazione dell’articolo 43, comma 1-b, del Decreto Legislativo 81/08, il quale recita:

“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: […] b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);”

Pertanto, la violazione di questa norma può comportare una pena di arresto della durata variabile da due a quattro mesi oppure l’applicazione di una multa compresa tra 822,00 € e 4.384,00 €, come indicato nell’Articolo 55, comma 5, lettera a, del Decreto Legislativo 81/08.

Chi può essere nominato addetto antincendio dal datore di lavoro?

La normativa non specifica i criteri di selezione per l’addetto antincendio, ma mette l’accento sulla necessità che il candidato sia idoneo fisicamente e mentalmente. Una volta completata la nomina, il datore di lavoro è responsabile di garantire che l’addetto antincendio segua con successo il corso antincendio rischio alto.

Il datore di lavoro può autonominarsi addetto al servizio antincendio?

In passato, la normativa italiana prevedeva che il datore di lavoro potesse svolgere direttamente tali compiti solo nelle aziende con un massimo di cinque dipendenti. Tuttavia, il Decreto Legislativo 151/2015, emanato nell’ambito delle deleghe del “Jobs Act”, ha ripristinato le disposizioni originali del Decreto Legislativo 81/2008, abrogando il comma 1-bis introdotto dal Decreto Legislativo 106/2009.

Attualmente, il Decreto Legislativo 81/2008, nell’articolo 34, consente al datore di lavoro di esercitare direttamente le responsabilità relative al primo soccorso, alla prevenzione incendi e alle procedure di evacuazione nei seguenti casi:

  • Le aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
  • Le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • Le aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • Le altre aziende fino a 200 lavoratori.

Per svolgere direttamente i compiti di sicurezza, il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere personalmente il ruolo di addetto alla prevenzione incendi, anche in imprese con più di 5 lavoratori (secondo il D.Lgs 14 Settembre 2015 n° 151 e l’Allegato II che fa riferimento all’Art. 34, comma 1 del D.Lgs 81/08), a meno che non si verifichino situazioni particolari indicate nell’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 (situazioni elencate di seguito). Questo è possibile a condizione che il datore di lavoro abbia partecipato al corso antincendio rischio alto, come richiesto dalla normativa vigente.

Aziende in cui il datore di lavoro è abilitato a eseguire le funzioni di prevenzione e protezione (incluse le responsabilità di addetto antincendio rischio alto), come specificato nell’Allegato II del D.Lgs 81/08:

  • Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Aziende in cui il datore di lavoro NON è autorizzato a ricoprire il ruolo di addetto antincendio rischio alto, come espressamente indicato nel Comma 6 dell’art. 31 del D.Lgs. 81/08:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Programma del Corso di Tipo 3-FOR (ex. corso antincendio rischio alto)

Da tenere presente! Con il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, sono state apportate modifiche alla denominazione dei corsi antincendio obbligatori per gli addetti alle attività con rischio di incendio. La precedente classificazione dei corsi antincendio, nota come “CORSO A”, “CORSO B” e “CORSO C” (spesso chiamati “rischio basso”, “rischio medio” e “rischio alto/elevato”), era stabilita dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, che aveva introdotto la prima normativa nazionale sulla formazione antincendio.

Titolazione dei corsi pre-D.M. 2/09/2021

  • Corso A: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore), comunemente denominato “rischio basso”
  • Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore), comunemente denominato “rischio medio”
  • Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore), comunemente denominato “rischio alto”

Nomi dei corsi in vigore dal D.M. 2/09/2021 (Attuali)

  • Corso di Tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 2-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 3-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)

Il programma del corso antincendio rischio alto, conforme ai requisiti minimi definiti nell’ALLEGATO III del Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021, è disponibile sul sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (scaricabile da questo collegamento). Qui di seguito, una breve rassegna del programma del corso antincendio rischio alto:

  • Modulo 1: L’incendio e la Prevenzione Incendi. I principi sulla combustione e l’incendio, le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro, le sostanze estinguenti, i rischi alle persone e all’ambiente, specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi, l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro, l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
  • Modulo 2: Strategie antincendio. Le aree di rischio specifico, la protezione contro le esplosioni.
    • Misure Antincendio (prima parte). Reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, rivelazione ed allarme, controllo di fumo e calore.
    • Misure Antincendio (seconda parte). Controllo dell’incendio, operatività antincendio, gestione della sicurezza, antincendio in esercizio ed emergenza, il piano di emergenza, procedure di emergenza, procedure di allarme, procedure di evacuazione.
  • Modulo 3: Esercitazioni Pratiche. Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi, presa visione sui dispositivi di protezione individuali (maschere, autoprotettore, tute), conoscenza delle varie tipologie di estintori (estintore a polvere, estintore a base d’acqua, estintore ad anidride carbonica), conoscenza delle reti idranti e dei componenti (attacco di mandata per autopompa VF, idranti a cassetta UNI45, naspi, idranti soprasuolo CON CORREDO UNI70, idranti sottosuolo con corredo UNI70), esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi (prova pratica utilizzo estintore, preferibilmente a base d’acqua), prova pratica di utilizzo componenti delle reti idranti (idranti a cassetta UNI45, naspi), presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardo l’attività di sorveglianza.

Di cosa si occupa l'addetto antincendio?

Nel contesto operativo, l’addetto antincendio in aziende ad alto rischio assume diverse responsabilità, sia di natura preventiva che in caso si verifichi un incendio.

Compiti di Prevenzione

Deve conoscere e applicare le misure di prevenzione incendi specifiche per il suo luogo di lavoro, garantendo il mantenimento delle vie di fuga sgombre, la corretta gestione dei materiali infiammabili e la verifica dell’integrità e dell’accessibilità dei dispositivi di sicurezza.

Compiti in Caso di Incendio

  1. Attivazione del Preallarme: Dopo aver preso conoscenza dell’incendio in corso, deve comunicare lo stato di preallarme, attivando l’allarme antincendio e informando sia i colleghi che i servizi di emergenza.
  2. Valutazione della Gravità dell’Evento: Si reca sul luogo del pericolo per valutarne l’entità.
  3. Intervento se Possibile: In presenza di un incendio di dimensioni contenute e gestibili, l’addetto antincendio deve intervenire, utilizzando le proprie competenze nell’utilizzo dell’equipaggiamento antincendio aziendale.
  4. Avvio delle Procedure di Evacuazione: Se ritiene di non essere in grado di gestire direttamente l’incendio o se l’intervento diretto non è raccomandabile, è suo dovere iniziare immediatamente le procedure di evacuazione.

Quali sono le eventuali ripercussioni se l'addetto antincendio non si attiva?

Vale la pena evidenziare che la presenza di un addetto antincendio non comporta di per sé una sua responsabilità legale in caso di incidente. La responsabilità penale rimane invariabilmente sulle spalle del datore di lavoro, tranne nei casi in cui l’addetto antincendio sia direttamente coinvolto in una condotta colpevole.

Importante! In Italia, ogni cittadino è obbligato per legge a prestare soccorso a persone in difficoltà, se possibile. Questo può comportare la chiamata al numero di emergenza 118 e l’esecuzione di manovre di base per salvaguardare la vita della persona in difficoltà o prevenire complicazioni. L’omissione di soccorso costituisce un reato punito dall’articolo 593 del Codice Penale italiano. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non è richiesto di mettere in pericolo la propria incolumità per fornire assistenza.

Il dipendente può opporsi alla nomina come addetto antincendio?

L’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione” come addetti antincendio. Secondo la Circolare n. 48/2008 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il giustificato motivo può derivare da condizioni fisiche o psichiche che rendono il lavoratore inidoneo a svolgere l’incarico.

La circolare ha elencato quali patologie potrebbero rappresentare un giustificato motivo per rifiutare la nomina di addetto antincendio:

  • Condizioni di salute invalidanti, anche se temporanee, che limitino la capacità del lavoratore di adempiere alle responsabilità previste per l’incarico.
  • Patologie croniche che potrebbero peggiorare in situazioni di esposizione a specifiche sostanze o ambienti.
  • Disturbi che potrebbero compromettere la capacità di reazione e di valutazione del lavoratore in situazioni di emergenza.

In caso di contestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di impugnare la decisione dinanzi al giudice del lavoro.

Con quale frequenza è richiesto l'aggiornamento del Corso Antincendio Rischio Alto?

In accordo all’Articolo 5 del Decreto Ministeriale datato 2 settembre 2021, l’obbligo di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio in situazioni di rischio alto è regolato in modo specifico. Questi lavoratori devono partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, della durata di 5 ore, che devono essere seguiti almeno una volta ogni cinque anni. Le tematiche affrontate durante questi corsi di aggiornamento sono dettagliate nell’ALLEGATO III del suddetto decreto ministeriale.

Da Evidenziare! Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 ha stabilito chiaramente i titoli dei corsi di aggiornamento destinati agli addetti antincendio. In passato, il vecchio DM del 10 marzo 1998 non conteneva tali indicazioni specifiche. Le informazioni sui contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento precedenti erano state specificate nella circolare dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011, ma la frequenza era stata successivamente precisata in una circolare del Comando Regione Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco del 26 febbraio 2012.

All’interno della circolare, il Ministero dell’Interno suggeriva che potesse essere presa in considerazione una frequenza triennale per l’aggiornamento degli addetti antincendio, in conformità con quanto precedentemente stabilito per la formazione in primo soccorso, per garantire uniformità nella preparazione. Prima delle modifiche del 2021, i corsi di aggiornamento erano solitamente identificati online in base al livello di rischio delle attività, con titoli come “corso antincendio rischio alto“.

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, che ha preso il posto del D.M. del 10 marzo 1998, ha comportato le seguenti modifiche nei nomi ufficiali e nelle durate dei corsi di aggiornamento:

  • Corso di TIPO 1-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (Durata 2 ore) 
  • Corso di TIPO 2-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (Durata 5 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di TIPO 3-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (Durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)

Idoneità Tecnica degli Addetti al Servizio Antincendio Rischio Alto

L’Allegato IV del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 stabilisce specifici requisiti di idoneità tecnica per gli addetti antincendio in determinate tipologie di attività lavorative.

Obbligo di Attestato di Idoneità Tecnica

Secondo l’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, gli addetti antincendio in certe attività devono ottenere un attestato di idoneità tecnica. Questo attestato è rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e attesta le competenze tecniche specifiche dell’addetto antincendio.

Tipologie di Attività per le quali è Richiesta l’Idoneità Tecnica

L’Allegato IV del DM 2 settembre 2021 elenca le attività lavorative per cui è richiesto questo attestato. Queste attività non sono necessariamente correlate direttamente ai livelli di rischio definiti nell’Allegato III per la formazione antincendio:

  1. Depositi di Materiali Combustibili
    • Livello 3: Superficie maggiore di 20.000 m2
    • Idoneità Tecnica: Superfice compresa tra 10.000 e 20.000 m2
  2. Attività Commerciali ed Espositive
    • Livello 3: Superficie maggiore di 10.000 m2.
    • Idoneità Tecnica: Superficie maggiore di 5.000 metri quadrati e minore o uguale a 10.000 m2.
  3. Alberghi
    • Livello 3: Oltre 200 posti letto.
    • Idoneità Tecnica: Più di 100 posti letto, fino a un massimo di 200 posti letto.
  4. Scuole di ogni ordine e grado
    • Livello 3: Oltre 1000 persone presenti.
    • Idoneità Tecnica: Scuole che ospitano più di 300 persone, ma non oltrepassano il limite di 1.000 persone presenti.
  5. Uffici
    • Livello 3: Oltre 1000 dipendenti.
    • Idoneità Tecnica: Uffici che impiegano più di 500 persone, senza tuttavia superare il totale di 1.000 dipendenti.
  6. Locali di Spettacolo e Intrattenimento
    • Idoneità Tecnica: Capienza superiore a 100 posti.
  7. Edifici Sottoposti a Tutela e Aperti al Pubblico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Biblioteche, Archivi, Musei, Gallerie, Esposizioni e Mostre)
    • Idoneità Tecnica: Superfice aperta al pubblico superiore a 1.000 m2.
  8. Campeggi e Villaggi Turistici
    • Idoneità Tecnica: richiesta per campeggi, villaggi turistici e strutture simili che hanno una capacità ricettiva che supera le 400 persone.

Quanto costa e chi paga il corso antincendio rischio alto?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sostenere le spese legate alla formazione dei responsabili antincendio, conformemente all’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/08. Pertanto, sono a carico del datore di lavoro tutti i costi associati alla formazione, compresi i costi del corso antincendio rischio medio e il tempo impiegato dai dipendenti per partecipare alla formazione durante l’orario di lavoro.

Contatta il nostro team per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:

  • Corso Antincendio Rischio Basso – 4 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Medio – 8 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Alto – 16 Ore

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FAQ

Come stabilito nell’ALLEGATO III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, le Attività di Livello 3 (Alto Rischio) includono:
  • a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  • b) fabbriche e depositi di esplosivi;
  • c) centrali termoelettriche;
  • d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • e) impianti e laboratori nucleari;
  • f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  • g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
  • superiore a 10.000 m2;
  • h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  • j) alberghi con oltre 200 posti letto;
  • k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

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