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Corsi Attrezzature di Lavoro

DLGS. 81/08

Corsi Attrezzature di Lavoro

Corsi Attrezzature di Lavoro - Artt. 37 e 73

Tutti i Corsi per le Attrezzature di Lavoro. Classificazione e formazione come dettato dall’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08.

corsi attrezzature di lavoro

I corsi per le attrezzature di lavoro hanno l’obiettivo di assicurare che ogni operatore possieda le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare le attrezzature in modo sicuro e conforme in conformità all’articolo 73 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e ai criteri definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, inoltre, stabilisce criteri rigorosi per la qualificazione dei formatori, garantendo così l’efficacia della formazione offerta. Questa pagina del nostro sito è dedicata a fornire una panoramica sui vari corsi per le attrezzature di lavoro, offrendo una guida essenziale sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Quali lavoratori devono fare i corsi di addestramento per le attrezzature?

Il Corsi Attrezzature di Lavoro, utili ai fini dell’ottenimento dei relativi patentini abilitanti, devono essere frequentati da tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro ad utilizzare le attrezzature. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei lavoratori incaricati.

Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che: “Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa ali ‘utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc ..”

Corsi attrezzature di lavoro: quali attrezzature richiedono un corso di formazione obbligatorio?

Le attrezzature che richiedono un addestramento specifico sono elencate nell‘Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Questo accordo specifica le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori, conformemente all’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008. L’accordo specifica le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione degli operatori, conformemente all’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Di seuito un elenco delle attrezzature di lavoro con l’indicazione dell’allegato specifico che ne parla, come definito nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012:

  1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (Allegato III);
  2. Gru a torre (Allegato V);
  3. Gru mobile (Allegato VII);
  4. Gru per autocarro (Allegato IV);
  5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Muletti); (Allegato VI):
    • Carrelli semoventi a braccio telescopico;
    • Carrelli industriali semoventi;
    • Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi.
  6. Trattori agricoli o forestali (Allegato VIII);
  7. Macchine movimento terra (Allegato IX):
    • Escavatori idraulici;
    • Escavatori a fune;
    • Pale caricatrici frontali;
    • Terne;
    • Autoribaltabile a cingoli.
  8. Pompa per calcestruzzo (Allegato X).

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro?

Gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro sono definiti principalmente nell’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Secondo questo articolo, il datore di lavoro è tenuto a garantire che le attrezzature di lavoro siano:

  1. Conformi ai Requisiti di Sicurezza (Art. 71, comma 1): Le attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
  2. Idonee e Adeguate (Art. 71, comma 2): Deve essere valutata l’idoneità delle attrezzature in relazione alle condizioni specifiche del lavoro, ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro e ai rischi derivanti dall’uso delle attrezzature stesse.
  3. Misure Tecniche e Organizzative (Art. 71, comma 3): Il datore di lavoro deve adottare misure adeguate per ridurre al minimo i rischi legati all’uso delle attrezzature, comprese quelle specificate nell’Allegato VI dell’Accordo 22 febbraio 2012 (carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo).
  4. Installazione e Manutenzione Adeguata (Art. 71, comma 4): Le attrezzature di lavoro devono essere installate ed utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso, essere oggetto di idonea manutenzione e, ove necessario, essere corredate da istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
  5. Verifiche Periodiche (Art. 71, comma 8): Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche e straordinarie per garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, come specificato nel comma 8 dell’Art. 71.
  6. Attestazioni e Documentazione (Art. 71, comma 9): I risultati dei controlli e delle verifiche devono essere documentati e conservati per essere messi a disposizione degli organi di vigilanza.
  7. Formazione e Abilitazione degli Operatori: Come indicato nell’articolo 73 e nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori ricevano una formazione adeguata per l’uso delle attrezzature, inclusa la specifica abilitazione per quelle attrezzature che la richiedono.

Quando deve avvenire la formazione e l'eventuale addestramento per le attrezzature di lavoro?

La formazione specifica per l’uso delle attrezzature di lavoro elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 deve avvenire secondo criteri e tempi specifici:

  1. Prima dell’Utilizzo dell’Attrezzatura: I lavoratori devono ricevere una formazione specifica prima di iniziare ad utilizzare le attrezzature elencate nell’accordo, assicurando che abbiano le competenze necessarie per un utilizzo sicuro.
  2. Aggiornamento Periodico: L’abilitazione per l’utilizzo di queste attrezzature ha una validità limitata nel tempo (solitamente 5 anni, come indicato nel punto 6.1, Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) e deve essere rinnovata mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento.
  3. In Caso di Introduzione di Nuove Attrezzature: Se nell’ambiente di lavoro vengono introdotte nuove attrezzature che richiedono abilitazione, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata per tali attrezzature.
  4. Al Momento di Cambiamenti Significativi: Qualsiasi cambiamento significativo nelle attrezzature di lavoro o nelle metodologie di utilizzo richiede una formazione aggiornata per assicurare che i lavoratori siano a conoscenza delle nuove procedure o dei rischi associati.

Cogliamo l’occasione per ricordare che anche la formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire in momenti chiave, come definito dal Decreto Legislativo n. 81/2008, in particolare dall’articolo 37. Questa formazione include:

  1. All’Inizio del Rapporto di Lavoro: Al momento dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzo di nuove attrezzature, specialmente in caso di somministrazione di lavoro (Art. 37, comma 4, lett. a).
  2. In Caso di Cambio di Mansioni o Trasferimento: Qualora avvenga un cambio di mansione o un trasferimento del lavoratore (Art. 37, comma 4, lett. b).
  3. Introduzione di Nuove Tecnologie: Ogni volta che vengono introdotte nuove tecnologie o metodi di lavoro (Art. 37, comma 4, lett. c).
  4. Periodicamente: La formazione generale deve essere ripetuta periodicamente, in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi (Art. 37, comma 6).

Attenzione!: Devono fare il corso per le attrezzature di lavoro anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Qual'è la normativa che disciplina l'uso delle attrezzature di lavoro?

La normativa che disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro è ampia e dettagliata, fornendo precise indicazioni sulle modalità di impiego, manutenzione e formazione. Di seguito, un elenco delle principali fonti normative e accordi:

  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Conosciuto come “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, è la principale normativa che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
    • Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
    • Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
    • Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
  2. Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012: Questo accordo stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.  Nello specifico:
    • L’Allegato I contiene requisiti per l’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature;
    • L’Allegato II stabilisce le direttive sulla formazione in e-learning dei corsi per le attrezzature di lavoro.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.

Cosa succede se l'attrezzatura viene utilizzata da personale non formato: le sanzioni.

L’articolo 71, comma 7 stabilisce che le attrezzature che richiedono speciali conoscenze vanno affidate solo a lavoratori formati e incaricati. Nel momento in cui il datore di lavoro o il dirigente commette tale violazione incorre nella sanzione dell’articolo 87, comma 2, lettera c ovvero con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

La sanzione si applica anche se l’attrezzatura viene affidata a se stesso (il datore di lavoro che usa l’attrezzatura), ad un lavoratore autonomo o a un componente dell’impresa familiare non formato.

L’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una sanzione specifica per il datore di lavoro se nel DVR mancano i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature, come stabilito dalla lettera f) dell’articolo 28, comma 2. In questo caso la sanzione prevista è un’ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro.

Quindi, la sanzione non scatta solo nel momento in cui in un eventuale controllo venga trovato un lavoratore non addestrato che sta utilizzando un’attrezzatura, ma scatta anche se in quel momento nessuno sta usando l’attrezzatura e nel DVR mancano i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo sottolinea l’importanza della formazione adeguata e dell’aggiornamento costante del DVR per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Formazione Attrezzature di Lavoro: ogni quanto tempo fare il corso di aggiornamento?

La frequenza con cui deve essere effettuato il corso di aggiornamento per la formazione sull’uso delle attrezzature di lavoro è specificata nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012:
  1. Rinnovo dell’Abilitazione: L’abilitazione per l’uso delle attrezzature di lavoro deve essere rinnovata ogni 5 anni. Questo significa che entro cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione, l’operatore deve partecipare a un corso di aggiornamento per mantenere la sua qualifica.
  2. Durata del Corso di Aggiornamento: Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono dedicate agli argomenti pratici, come indicato nell’Accordo Stato-Regioni.
  3. Contenuti del Corso di Aggiornamento: Il corso di aggiornamento deve coprire le tematiche rilevanti per l’uso sicuro delle attrezzature e deve essere aggiornato con eventuali novità legislative o tecniche relative alla sicurezza sul lavoro e all’uso delle attrezzature.

I corsi di aggiornamento per le attrezzature si possono fare online?

Si, i corsi di aggiornamento per il rinnovo dei patentini per l’uso delle attrezzature di lavoro si possono fare online come chiarito dal punto 3 della circolare n°12 dell’11 marzo 2013 del ministero del lavoro che citiamo testualmente:

“Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.”

Cosa succede se il datore di lavoro non provvede alla formazione obbligatoria dei dipendenti?

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’obbligo di formazione dei lavoratori per l’uso delle attrezzature di lavoro. Se il datore di lavoro non adempie a questo obbligo, può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo. Se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. 

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37. Pertanto, è fondamentale che il datore di lavoro fornisca una formazione adeguata ai lavoratori sull’uso delle attrezzature di lavoro per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e per evitare gravi conseguenze legali.

Cosa succede se il lavoratore si assenta dal corso di formazione per le attrezzature di lavoro o si rifiuta di partecipare?

Se un lavoratore si assenta o rifiuta di partecipare al corso di addestramento per l’uso delle attrezzature, può incorrere in diverse conseguenze, variabili anche a seconda del Contratto Collettivo di Lavoro applicato:
  1. Illecito disciplinare: Il rifiuto di partecipare a un corso di formazione gratuito, indispensabile per migliorare le proprie competenze, è considerato un illecito disciplinare. Questo illecito può comportare sanzioni tanto più pesanti quanto più grave è la condotta del lavoratore valutata nel suo complesso.
  2. Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha ampi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, disporre delle sanzioni disciplinari.
  3. Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può decidere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si attaglia più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si presenta né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  4. Demansionamento: Una soluzione confacente alla conservazione del posto di lavoro e, nello stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi perpetrato ai danni del lavoratore dipendente atteso che l’attribuzione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.
Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza evidenzia l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato essenziale per la sicurezza sul posto di lavoro.

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